§ 2.1.73 - L.R. 20 agosto 2024, n. 11.
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:20/08/2024
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988. Proroga di incarico
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.1.73 - L.R. 20 agosto 2024, n. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari

(B.U. 22 agosto 2024, n. 44)

 

Art. 1. Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988. Proroga di incarico

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Allo scadere del triennio di nomina del capitano, laddove per situazioni particolari e di criticità, come per esempio la campagna AIB, eventi calamitosi o urgenze, non sia possibile procedere con il rinnovo dell'incarico, il sindaco, con proprio decreto, può disporne la proroga fino ad un massimo di sei mesi e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza del triennio dalla nomina. Entro il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la fine della proroga, l'assemblea dei barracelli è tenuta ad espletare la procedura di cui all'articolo 12, comma 7.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).