§ 2.2.159 - L.R. 21 maggio 2024, n. 9.
Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:21/05/2024
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Destinatari delle iniziative)
Art. 3.  (Iniziative a favore dei lombardi nel mondo e della loro mobilità)
Art. 4.  (Soggetti attuatori delle iniziative e concessione di contributi)
Art. 5.  (Consulta regionale per i lombardi nel mondo)
Art. 6.  (Riconoscimenti ai lombardi nel mondo e giornata celebrativa)
Art. 7.  (Abrogazione della l.r. 1/1985)
Art. 8.  (Norme transitorie)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Clausola valutativa)


§ 2.2.159 - L.R. 21 maggio 2024, n. 9.

Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale

(B.U. 24 maggio 2024, n. 21, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto d'autonomia, sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo. In particolare:

a) sostiene i lombardi che hanno intrapreso percorsi di mobilità internazionale, sia nelle forme nuove sia in quelle tradizionali, e le loro comunità in Europa e nel mondo, quali componenti essenziali della società lombarda;

b) riconosce il valore aggiunto che la mobilità internazionale dei lombardi nel mondo nelle sue molteplici modalità di realizzazione e i processi di rientro nella Regione apportano alla società lombarda, alla sua economia e alla sua cultura;

c) sostiene interventi finalizzati alla circolazione dei talenti e a favorirne il loro rientro nella Regione; riconosce e valorizza il ruolo e le iniziative degli organismi associativi, delle reti e delle forme aggregative dei lombardi nel mondo anche rappresentative delle giovani generazioni e che operano con modalità innovative, quali vettori di conoscenza della Lombardia e quali risorse in grado di sviluppare legami sia con i paesi esteri sia con Regione Lombardia.

2. La Regione riconosce altresì l'importanza della diffusione degli interessi, della cultura e degli stili di vita lombardi, quale fattore attrattivo, di promozione e conoscenza della Lombardia nel mondo e di sviluppo delle relazioni internazionali, nonché l'importanza dei soggetti e delle comunità uniti dalla condivisione di tali valori.

 

     Art. 2. (Destinatari delle iniziative)

1. Sono destinatari delle iniziative di cui all'articolo 3 e di seguito denominati 'lombardi nel mondo' coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) nascita in Lombardia, residenza in Lombardia per almeno cinque anni prima dell'espatrio e residenza all'estero;

b) residenza in Lombardia per almeno otto anni prima dell'espatrio e residenza all'estero;

c) residenza in Lombardia e soggiorno all'estero per motivi di studio o di lavoro per non meno di sei mesi all'anno;

d) residenza in Lombardia e svolgimento dell'attività lavorativa stagionale in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi, ovvero quattro mesi purché la prestazione sia svolta da almeno tre anni.

2. Il periodo di permanenza all'estero è comprovato da parte dei soggetti indicati al comma 1 tramite l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), o in alternativa attraverso documenti ufficiali rilasciati da autorità consolari oppure da enti pubblici o da enti previdenziali stranieri. L'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel caso in cui la condizione oggetto della dichiarazione sia verificabile da una pubblica amministrazione italiana.

3. Si considerano altresì lombardi nel mondo coloro che abbiano una delle seguenti relazioni con i soggetti di cui al comma 1:

a) coniuge;

b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

d) discendenti fino al terzo grado in linea retta.4. Sono altresì destinatari delle iniziative di cui all'articolo 3 i soggetti e le comunità di cui all'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 3. (Iniziative a favore dei lombardi nel mondo e della loro mobilità)

1. Al fine di sostenere i lombardi nel mondo e i loro processi di mobilità internazionale, nonché in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la Regione promuove e sostiene iniziative relative ai seguenti ambiti di intervento:

a) promozione e valorizzazione della cultura e dell'identità lombarda e rafforzamento dei legami con la Regione;

b) valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del territorio e della società lombarda, anche tramite enti locali, associazioni e soggetti privati, di azioni di attrattività e di iniziative di promozione territoriale e di turismo delle radici o delle origini o di ritorno, di iniziative culturali e, con riferimento alle leggi regionali in materia, di promozione della lingua italiana e del patrimonio linguistico lombardo;

c) accompagnamento professionale e inserimento nel mercato del lavoro al fine di potenziare le opportunità di crescita professionale, di rientro e di collocamento lavorativo in Lombardia, anche in collegamento con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, promuovendo progetti di orientamento al lavoro e accompagnamento alla ricerca attiva, anche tramite l'utilizzo del sistema dotale, con il supporto degli enti accreditati e del sistema universitario della Regione;

d) supporto alla circolazione dei talenti, attraverso progetti di interscambio, borse di studio, soggiorni culturali e di formazione professionale, anche in collaborazione con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, con il sistema universitario della Regione e con altri enti formativi, anche al fine di favorire occasioni di rientro in Lombardia;

e) supporto ai lombardi nel mondo in caso di calamità naturali, di emergenze umanitarie, sanitarie o pandemiche, nonché ai lombardi nel mondo in stato di particolare indigenza e grave necessità;

f) studi, ricerche e censimenti sul fenomeno migratorio lombardo anche al fine di conservare e trasmettere la memoria e la narrazione della storia delle comunità lombarde nel mondo e del loro contributo allo sviluppo dei territori lombardi e di destinazione;

g) valorizzazione dell'attività di informazione e comunicazione specifica per i lombardi nel mondo.

2. In ottemperanza con l'articolo 18 della Costituzione, ai sensi del principio di sussidiarietà, nonché alle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea, la Regione riconosce nello sviluppo delle iniziative di cui al comma 1, l'attività coadiuvante fondamentale svolta dal Terzo settore e l'impegno sociale delle associazioni in materia oggetto della presente legge.

 

     Art. 4. (Soggetti attuatori delle iniziative e concessione di contributi)

1. La Regione può concedere contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3 che possono essere realizzate, anche in forma aggregata, da:

a) amministrazioni ed enti pubblici, università pubbliche e private, istituti di formazione ed enti accreditati per i servizi al lavoro, centri di ricerca pubblici e privati;

b) associazioni senza fini di lucro che operano con carattere di continuità a favore dei lombardi nel mondo da almeno tre anni;

c) fondazioni, associazioni, enti del Terzo settore, organismi no profit ed altri soggetti associativi che rappresentano, anche con modalità innovative di aggregazione, i lombardi nel mondo già regolarmente costituiti ai sensi della normativa vigente, alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2;

d) soggetti associativi rappresentativi delle comunità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I criteri di valutazione delle iniziative di cui all'articolo 3 e le modalità di assegnazione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 5. (Consulta regionale per i lombardi nel mondo)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta dei lombardi nel mondo, di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo e di supporto per l'attuazione della presente legge. Essa formula pareri sulle iniziative da sostenere e proposte sulle attività da promuovere.

2. La Consulta è composta da:

a) il Presidente della Regione, o suo delegato, che la convoca e presiede;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno appartenente ai gruppi politici di minoranza;

c) tre rappresentanti individuati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema economico e produttivo lombardo, presenti all'interno del Patto per lo Sviluppo;

d) un esperto in materia di fenomeni migratori proposto dalla competente struttura regionale;

e) un rappresentante designato da ANCI Lombardia;

f) un rappresentante designato da Unioncamere Lombardia;

g) un rappresentante designato dal Comitato regionale di coordinamento delle università lombarde (CRUL);

h) tre rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative che operano con carattere di continuità a favore dei lombardi nel mondo;

i) tre rappresentanti di lombardi nel mondo, di cui due di età compresa fra diciotto e trenta anni, proposti dalla competente struttura regionale;

j) il decano del Corpo consolare di Milano e della Lombardia.

3. Acquisite le designazioni e le proposte, la Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.

4. I componenti della Consulta restano in carica per tutta la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta.

5. Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso né rimborso.

 

     Art. 6. (Riconoscimenti ai lombardi nel mondo e giornata celebrativa)

1. È istituita la 'Giornata dei lombardi nel mondo' il giorno 1° giugno quale ricorrenza nella quale celebrare la storia, le esperienze e l'importanza del loro contributo apportato alla Lombardia in molteplici settori.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1è assegnato un riconoscimento, di valore simbolico, a non più di cinque persone che si siano particolarmente distinte in ambito economico, sociale, ambientale, culturale e sportivo, dando lustro alla Lombardia nel mondo.

3. Con il riconoscimento di cui al comma 2è conferito il titolo di 'Voce lombarda nel mondo'.

4. La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione del riconoscimento e annualmente individua le persone di cui al comma 2 destinatarie del riconoscimento, sentita la Consulta regionale per i lombardi nel mondo.

5. Il riconoscimento e il titolo di 'Voce lombarda nel mondo' sono altresì conferibili per casi di meriti eccezionalmente rilevanti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

6. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione della giornata di cui al comma 2 d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Abrogazione della l.r. 1/1985)

1. La legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) è abrogata.

 

     Art. 8. (Norme transitorie)

1. I procedimenti relativi ad interventi promossi dalla Giunta regionale a favore dei lombardi nel mondo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 1/1985 relative alle modalità di assegnazione dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica e riguardanti la quota del ristorno del gettito fiscale derivante dalla remunerazione dei lavoratori frontalieri assegnata alla Regione a norma della legge 26 luglio 1975, n. 386 (Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974), continuano ad applicarsi fino al periodo d'imposta precedente a quello dal quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 giugno 2023, n. 83 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per i contributi di cui all'articolo 4 per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, previste in euro 250.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2024-2026 di euro 250.000,00 della missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2024-2026.

2. Alle spese per il riconoscimento ai lombardi nel mondo e per la giornata celebrativa di cui all'articolo 6, previste in euro 5.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2024-2026 di euro 5.000,00 della missione 19 'Relazioni internazionali', programma 01 'Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2024-2026.

3. A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2026 alle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. Dai rimanenti articoli della presente legge non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

5. La dotazione finanziaria complessiva valorizza, secondo i criteri stabiliti all'articolo 4, comma 2, il lavoro svolto dalla molteplicità dei soggetti di cui all'articolo 4.

 

     Art. 10. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di sostegno alla mobilità internazionale dei lombardi nel mondo. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio:

a) una relazione informativa annuale sull'attuazione della presente legge;

b) una relazione triennale ai fini della clausola valutativa che documenta e descrive:

1) le iniziative realizzate negli ambiti di intervento della presente legge, specificandone le modalità attuative, le risorse impiegate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche sociodemografiche;

2) i soggetti coinvolti nell'attuazione, destinatari dei contributi regionali;

3) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge;

4) le conoscenze emerse dagli studi promossi sui fenomeni migratori che interessano la Lombardia.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.