§ 68.1.33 - D.M. 24 ottobre 2023, n. 150.
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.1 arbitrato e conciliazione
Data:24/10/2023
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR
Art. 4.  Requisiti di onorabilità
Art. 5.  Requisiti di serietà
Art. 6.  Requisiti di efficienza
Art. 7.  Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
Art. 8.  Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori
Art. 9.  Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR
Art. 10.  Elenco degli enti di formazione
Art. 11.  Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione
Art. 12.  Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza
Art. 13.  Procedimento di iscrizione
Art. 14.  Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione
Art. 15.  Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
Art. 16.  Obblighi degli iscritti
Art. 17.  Obblighi di trasparenza degli organismi
Art. 18.  Obblighi di trasparenza degli organismi ADR
Art. 19.  Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
Art. 20.  Obblighi di comunicazione del giudice
Art. 21.  Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse
Art. 22.  Regolamento di procedura
Art. 23.  Formazione iniziale dei mediatori
Art. 24.  Formazione continua dei mediatori
Art. 25.  Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti
Art. 26.  Formazione iniziale del formatore
Art. 27.  Formazione continua dei formatori
Art. 28.  Indennità e spese per il primo incontro
Art. 29.  Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione
Art. 30.  Determinazione delle spese di mediazione
Art. 31.  Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
Art. 32.  Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati
Art. 33.  Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR
Art. 34.  Soggetti obbligati e modalità di pagamento
Art. 35.  Cause di sospensione
Art. 36.  Cause di cancellazione
Art. 37.  Invito alla regolarizzazione
Art. 38.  Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR
Art. 39.  Procedura di contestazione
Art. 40.  Effetti della sospensione e della cancellazione
Art. 41.  Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione
Art. 42.  Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro
Art. 43.  Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico
Art. 44.  Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione
Art. 45.  Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione
Art. 46.  Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione
Art. 47.  Trattamento dati
Art. 48.  Disposizioni finanziarie
Art. 49.  Abrogazioni


§ 68.1.33 - D.M. 24 ottobre 2023, n. 150.

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonchè il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(G.U. 31 ottobre 2023, n. 255)

 

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

     Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

     Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

     Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023;

     Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

     b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

     c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

     d) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

     e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

     f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

     g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto;

     h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;

     i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

     l) «sede operativa»: la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;

     m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;

     n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;

     o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;

     p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;

     q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

     r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;

     s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

     t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;

     u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;

     v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

     z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

     aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

     bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 2. Oggetto

     1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

     a) del registro degli organismi;

     b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;

     c) dell'elenco degli enti di formazione;

     d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;

     e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.

     2. Il presente decreto disciplina altresì:

     a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;

     b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;

     c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;

     d) gli obblighi degli iscritti;

     e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;

     f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;

     g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

 

Capo II

Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la mediazione e requisiti di iscrizione

 

     Art. 3. Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR

     1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.

     2. La parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.

     3. La parte prima del registro è articolata nelle seguenti sezioni:

     a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;

     b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere;

     c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

     d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico è inserito.

     4. La parte seconda del registro è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.

     5. La sezione speciale per gli organismi ADR è articolata nella parte prima e nella parte seconda.

     6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, è suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori.

     7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, è suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.

 

     Art. 4. Requisiti di onorabilità

     1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilità, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

     a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;

     b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;

     c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

     d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;

     e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

     f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;

     g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

     2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.

 

     Art. 5. Requisiti di serietà

     1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta:

     a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;

     b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

 

     Art. 6. Requisiti di efficienza

     1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:

     a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

     b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;

     c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;

     d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

     e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;

     f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;

     g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;

     h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;

     i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

     l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;

     m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

     n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;

     o) le modalità della gestione contabile;

     p) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;

     q) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;

     r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;

     s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;

     t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;

     u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

 

     Art. 7. Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

     1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.

     2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.

 

     Art. 8. Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori

     1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.

     2. La richiesta è corredata, per ciascun mediatore:

     a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);

     b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità;

     c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;

     d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;

     e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23.

     3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.

 

     Art. 9. Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR

     1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4:

     a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;

     b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

     c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;

     d) la fissazione della sede legale o la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;

     e) la disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);

     f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di finanziamento;

     g) le generalità e il curriculum di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonchè, per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;

     h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, del Codice del consumo;

     i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo 141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;

     l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera c);

     m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;

     n) i motivi per i quali l'organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia nel rispetto dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;

     o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.

 

     Art. 10. Elenco degli enti di formazione

     1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto.

     2. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati.

     3. La parte prima contiene:

     a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;

     b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;

     c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;

     d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.

     4. La parte seconda è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

 

     Art. 11. Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione

     1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4.

     2. Quanto ai requisiti di serietà il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti;

     3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:

     a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;

     b) la disponibilità di almeno cinque formatori, con l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di coloro che sono destinati all'area pratica;

     c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all'articolo 26;

     d) la disponibilità di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni;

     e) la disponibilità, per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalità sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante;

     f) l'impegno a svolgere l'attività di formazione in locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti;

     g) l'indicazione delle fonti di finanziamento;

     h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'ente è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;

     i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori;

     l) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

 

Capo III

Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza

 

     Art. 12. Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza

     1. I registri e gli elenchi istituiti in conformità al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.

     2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

     3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalità informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

     4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione.

     5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di tale elenco.

     6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel quale è pubblicato l'elenco consolidato degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

     Art. 13. Procedimento di iscrizione

     1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

     2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

     3. A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi è corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.

     4. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredato dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformità all'articolo 32. In alternativa il regolamento può contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A.

     5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

     6. Se il provvedimento di iscrizione non è comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.

     7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro può chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.

 

     Art. 14. Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione

     1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione.

     2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne dà comunicazione al richiedente.

     3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o più requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.

     4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.

 

     Art. 15. Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici

     1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.

     2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.

     3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.

     4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non è stato approvato l'aggiornamento periodico.

 

     Art. 16. Obblighi degli iscritti

     1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità.

     2. Dopo l'iscrizione l'organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

     3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

     4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.

     5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.

     6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato:

     a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite;

     b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite;

     c) l'esito del primo incontro;

     d) l'esito del procedimento;

     e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche;

     f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

     7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.

     8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

     9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al responsabile del registro informazioni concernenti:

     a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono;

     b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato;

     c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate;

     d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;

     e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;

     f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

     g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio;

     h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

 

     Art. 17. Obblighi di trasparenza degli organismi

     1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

     a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

     b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

     c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;

     d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;

     e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;

     f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;

     g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;

     h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;

     i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);

     l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;

     m) il codice etico;

     n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;

     o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo;

     p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;

     q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

     r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.

 

     Art. 18. Obblighi di trasparenza degli organismi ADR

     1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

     a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

     b) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica;

     c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo;

     d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;

     e) il regolamento di procedura;

     f) le indennità previste dall'articolo 33;

     g) il codice etico;

     h) l'eventuale limite di valore di competenza;

     i) i motivi per i quali può rifiutare di trattare una determinata controversia;

     l) le eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;

     m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalità diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa;

     n) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

     o) la durata media della procedura;

     p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;

     q) l'esecutività delle decisioni degli organismi ADR;

     r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;

     s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo;

     t) la relazione annuale di attività redatta in conformità all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.

 

     Art. 19. Obblighi di trasparenza degli enti di formazione

     1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

     a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

     b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

     c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità;

     d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;

     e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all'articolo 3;

     f) i programmi di formazione per l'anno in corso;

     g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;

     h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;

     i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.

 

     Art. 20. Obblighi di comunicazione del giudice

     1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

 

     Art. 21. Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse

     1. Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.

     2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.

     3. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.

     4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

     5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

     6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

 

     Art. 22. Regolamento di procedura

     1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:

     a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo;

     b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;

     c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;

     d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;

     e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;

     f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e);

     g) che il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);

     h) le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore;

     i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

     l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

     m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;

     n) la disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata;

     o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo;

     p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e);

     q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;

     r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio;

     s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;

     t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore;

     u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;

     v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata;

     z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41;

     aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione;

     bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.

 

Capo IV

I percorsi di formazione

 

     Art. 23. Formazione iniziale dei mediatori

     1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

     2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.

     3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:

     a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;

     b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;

     c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;

     d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;

     e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;

     f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;

     g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

     4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:

     a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;

     b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;

     c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;

     d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;

     e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;

     5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.

     6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.

     7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.

     8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.

 

     Art. 24. Formazione continua dei mediatori

     1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

     2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

 

     Art. 25. Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti

     1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso è prevista una prova finale di valutazione.

     2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:

     a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;

     b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;

     c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.

     3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.

 

     Art. 26. Formazione iniziale del formatore

     1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore:

     a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;

     b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;

     c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attività di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso università pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;

     d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attività di formatore nelle materie di cui alla lettera c).

     2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).

     3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o più organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.

 

     Art. 27. Formazione continua dei formatori

     1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

     2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

 

Capo V

Indennità, spese e tabelle

 

     Art. 28. Indennità e spese per il primo incontro

     1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

     2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

     3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

     4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

     € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

     € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

     € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

     5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

     € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

     € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

     € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

     6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

     7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

     8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

 

     Art. 29. Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

     1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

     2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

     3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

     4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

     5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

 

     Art. 30. Determinazione delle spese di mediazione

     1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

     2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

     3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

     4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

 

     Art. 31. Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

     1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.

     2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

     3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

     a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

     b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

     4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:

     a) la durata di ciascun incontro;

     b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

     c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

     5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

     6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

 

     Art. 32. Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

     1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.

     2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:

     a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);

     b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;

     c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;

     d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

     3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

     a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

     b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

     4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.

     5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

     6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

 

     Art. 33. Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR

     1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.

 

     Art. 34. Soggetti obbligati e modalità di pagamento

     1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

     2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.

     3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

     4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

 

Capo VI

Sospensione e cancellazione degli iscritti

 

     Art. 35. Cause di sospensione

     1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi:

     a) l'inadempimento a uno o più obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 17, 18 e 19;

     b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

     c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal responsabile del registro;

     d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato non dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso.

 

     Art. 36. Cause di cancellazione

     1. Costituiscono causa di cancellazione:

     a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

     b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;

     c) l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28;

     d) l'affidamento di uno o più incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;

     e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o più incarichi a uno o più formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;

     f) lo svolgimento di una o più procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilità, come definite dal presente decreto;

     g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;

     h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;

     i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro;

     l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;

     m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;

     n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento;

     o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5.

     2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9.

 

     Art. 37. Invito alla regolarizzazione

     1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o più dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o è rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.

     2. Se alla scadenza permane la difformità segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.

 

     Art. 38. Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR

     1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.

     2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformità segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.

     3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

     Art. 39. Procedura di contestazione

     1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all'organismo o all'ente di formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.

     2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.

     3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento è comunicato all'interessato ed è pubblicato, limitatamente alla denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione. La pubblicazione del provvedimento di sospensione è mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione è mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione è altresì annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.

     4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facoltà di esprimere il proprio parere.

     5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.

     6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.

 

     Art. 40. Effetti della sospensione e della cancellazione

     1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.

     2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.

     3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.

     4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.

 

     Art. 41. Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione

     1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità al presente articolo.

     2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

     3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

     4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

 

Capo VII

Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali

 

     Art. 42. Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro

     1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformità all'articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformità all'articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A [1].

     2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:

     a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b);

     b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;

     c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.

     3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.

     4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:

     a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b);

     b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;

     c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;

     d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.

     5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11.

     6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:

     a) i requisiti previsti dall'articolo 4;

     b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale;

     c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.

     d) quando non è attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attività di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1.

     7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto.

     8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali è confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.

 

     Art. 43. Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico

     1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro:

     a) i requisiti previsti dall'articolo 4;

     b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;

     c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto [2].

     2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo è iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del registro:

     a) i requisiti previsti dall'articolo 4;

     b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;

     c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, o della laurea triennale.

     3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformità all'articolo 23.

     4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.

 

     Art. 44. Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione

     1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali è confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

     2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.

     3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformità agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

 

     Art. 45. Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione

     1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.

     2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 46. Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione

     1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.

     2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.

     3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dall'articolo 33.

 

     Art. 47. Trattamento dati

     1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.

     2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

     3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

     4. È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonchè la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformità all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

     5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.

     6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

 

     Art. 48. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 49. Abrogazioni

     1. Il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 del Ministro della giustizia è abrogato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834

 

     TABELLA A

     (articolo 31, comma 1)

 

     TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

 

 

     Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

     Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

 


[1] Il termine di cui al presente comma, ultima parte, è stato differito al 31 gennaio 2025 dal D.M. 9 agosto 2024.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 gennaio 2025 dal D.M. 9 agosto 2024.