§ 34.1.69 - D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185.
Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:23/11/2023
Numero:185


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Art. 2.  Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e [...]
Art. 3.  Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione e di decorrenza delle promozioni
Art. 4.  Disposizioni finali


§ 34.1.69 - D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185.

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

(G.U. 13 dicembre 2023, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo il procedimento ivi stabiliti;

     Visto l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

     Visto l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonchè di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

     Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare - Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

     Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 912 del 2023, emesso nell'adunanza del 29 agosto 2023;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 798, comma 1, le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;

     b) l'articolo 798-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:

     a) ufficiali:

     1) 9.800 dell'Esercito italiano;

     2) 4.741 della Marina militare;

     3) 6.100 dell'Aeronautica militare;

     b) sottufficiali:

     1) 18.300 dell'Esercito italiano, di cui 6.950 marescialli e 11.350 sergenti;

     2) 11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e 4.834 sergenti;

     3) 17.325 dell'Aeronautica militare, di cui 8.475 marescialli e 8.850 sergenti;

     c) volontari:

     1) 65.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;

     2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;

     3) 13.425 dell'Aeronautica militare, di cui 8.825 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.

     2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

     a) Esercito italiano: 93.100 unità;

     b) Marina militare: 30.050 unità;

     c) Aeronautica militare: 36.850 unità.»;

     c) all'articolo 809-bis, comma 1:

     1) alla lettera a), il numero: «17» è sostituito dal seguente: «18»;

     2) alla lettera b), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «48»;

     3) alla lettera c), il numero: «109» è sostituito dal seguente: «117»;

     4) alla lettera d), il numero: «820» è sostituito dal seguente: «847»;

     d) all'articolo 812-bis, comma 1:

     1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;

     2) alla lettera b), il numero: «23» è sostituito dal seguente: «26»;

     3) alla lettera c), il numero: «56» è sostituito dal seguente: «64»;

     4) alla lettera d), il numero: «455» è sostituito dal seguente: «482»;

     e) all'articolo 818-bis, comma 1:

     1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;

     2) alla lettera b), il numero: «19» è sostituito dal seguente: «22»;

     3) alla lettera c), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «54»;

     4) alla lettera d), il numero: «410» è sostituito dal seguente: «436».

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;

     b) all'articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;

     c) all'articolo 2233-bis, comma 1:

     1) all'alinea, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

     2) dopo la lettera c-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

     «c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, può essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.».

 

     Art. 3. Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione e di decorrenza delle promozioni

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla tabella 1, di cui all'articolo 1099-bis, i quadri I, II, III, IV, V e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V e VI allegati al presente decreto;

     b) alla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, i quadri I, II, III, IV e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV e VI allegati al presente decreto;

     c) alla tabella 3, di cui all'articolo 1185-bis:

     1) i quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X allegati al presente decreto;

     2) al quadro VI:

     2.1) alla colonna «Comando o attribuzioni, servizio»:

     2.1.1) in corrispondenza delle righe «tenente colonnello» e «capitano», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero)»;

     2.1.2) in corrispondenza della riga «tenente», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all'estero), compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi»;

     2.2) alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:

     2.2.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;

     2.2.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;

     3) al quadro VII, alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:

     3.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti da apposito D.M.» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;

     3.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;

     d) all'articolo 652, comma 2-bis:

     1) le parole: «sanitarie» e «medici» sono soppresse;

     2) le parole: «dei titoli di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali e dei titoli»;

     e) all'articolo 939, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono altresì arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell'ambito del numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.»;

     f) all'articolo 1072, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza.»;

     g) all'articolo 1079, comma 1, primo periodo, dopo le parole «promozioni aggiuntive», sono inserite le seguenti: «decorrenti in pari data»;

     h) l'articolo 1100 è abrogato;

     i) all'articolo 2239, il comma 3-quater è abrogato.

 

     Art. 4. Disposizioni finali

     1. L'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, è destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

     2. Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

     3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     TABELLE