§ 30.11.52 - D.M. 20 novembre 2023, n. 211.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.11 disciplina generale
Data:20/11/2023
Numero:211


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito


§ 30.11.52 - D.M. 20 novembre 2023, n. 211.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(G.U. 28 dicembre 2023, n. 301)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo;

     Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 914, che apporta modifiche all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentita la Banca d'Italia;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 41233 del 5 ottobre 2023;

     Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9422 del 13 ottobre 2023;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito

     1. Al D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: «Microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa»;

     b) all'articolo 1:

     1) al comma 1:

     1.1) le parole: «o lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «o l'esercizio»;

     1.2) dopo le parole: «società di persone,» sono inserite le seguenti: «di società a responsabilità limitata,»;

     1.3) le parole: «, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro» sono soppresse;

     2) al comma 2:

     2.1) la lettera a) è abrogata;

     2.2) alla lettera c), dopo le parole: «società di persone,» sono inserite le seguenti: «società a responsabilità limitata,»;

     2.3) la lettera d) è abrogata;

     c) all'articolo 4:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «25.000» sono sostituite dalle seguenti: «75.000»;

     2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.»;

     3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.»;

     4) al comma 2, le parole: «il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis»;

     5) al comma 4, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole da: «, ad eccezione» a «dieci anni» sono soppresse;

     d) all'articolo 5, comma 1, alinea, la parola: «capo» è sostituita dalla seguente: «titolo»;

     e) all'articolo 10, comma 1, lettera a), la parola: «fallimento» è sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale»;

     f) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «finanziamento concesso» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento di ogni finanziamento concesso»;

     g) all'articolo 14, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «nove»;

     h) all'articolo 15, comma 1, lettera a), le parole: «micro credito» sono sostituite dalla seguente: «microcredito»;

     i) all'articolo 16, comma 2, la lettera a) è abrogata.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1634