§ 17.2.501 - Ordinanza 31 gennaio 2023, n. 133.
Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, nonchè all'ordinanza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:31/01/2023
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata
Art. 2.  Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022
Art. 3.  Dichiarazione di efficacia


§ 17.2.501 - Ordinanza 31 gennaio 2023, n. 133.

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, nonchè all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022.

(G.U. 22 agosto 2023, n. 195)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

     Dato atto che con un complesso lavoro si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

     Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonchè quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della «contingenza, necessità ed urgenza», legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il Testo Unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

     Considerato che il «Testo Unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

     Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo Unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

     Considerata l'opportunità emersa di armonizzare i termini di scadenza di alcune tipologie di domande di contributo relative a interventi soggetti a vincoli paesaggistici e culturali;

     Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 30 gennaio 2023, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata

     1. Al Testo Unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 3:

     1) al comma 1, lettera v), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano nella presente definizione anche gli interventi relativi agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti»;

     2) al comma 1, lettera w), le parole «8.4.3» sono sostituite dalle seguenti: «8.4.1»;

     3) al comma 1, lettera x), le parole «il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l'80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 ("Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"); tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza, deve essere garantita una capacità di resistenza "R", comunque non inferiore al valore di 0,6»;

     4) al comma 1, lettera bb), dopo le parole «edifici contigui» sono aggiunte le seguenti: «e/o»;

     5) al comma 1, lettera ff), dopo le parole «logge, balconi e terrazze» sono aggiunte le seguenti: «o destinate a pertinenza» e le parole «, nonchè le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva» sono abrogate;

     b) all'art. 8:

     1) al comma 4, le parole «previsto dal paragrafo 8.4.3 delle NTC 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Testo Unico»;

     2) al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole «nello stesso sito» sono soppresse;

     c) all'art. 11, comma 3, le parole «in quella contigua» sono sostituite dalle seguenti: «in prossimità della stessa»;

     d) all'art. 12:

     1) al comma 1, lettera b), dopo le parole «a destinazione d'uso abitativa» sono aggiunte le seguenti: «o, in ogni caso, riconducibili alla classe d'uso II»;

     2) al comma 3, lettera a), punti i) e ii), le parole «del valore catastale» sono sostituite dalle seguenti: «della superficie complessiva»;

     e) all'art. 14, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «7. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici.»;

     f) all'art. 16, comma 4, le parole «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 13, nonchè, per i casi ivi previsti, dell'art. 14 del presente Testo Unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 13 e 17 del presente Testo Unico»;

     g) all'art. 21, comma 1, le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

     h) all'art. 23, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda di contributo può essere presentata con le modalità di cui agli articoli 55 e 59 del presente testo unico, previa autorizzazione alla delocalizzazione da parte degli Uffici speciali»;

     i) all'art. 28:

     1) al comma 1, dopo le parole «all'art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 26 e 55»;

     2) al comma 4, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo Unico ed il predetto indennizzo assicurativo.»;

     j) all'art. 29, comma 5, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo Unico ed il predetto indennizzo assicurativo.»;

     k) all'art. 73, comma 9, dopo le parole «di un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte» sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile nella misura del 50%.»;

     l) all'art. 78:

     1) al comma 7, le parole «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4 e 5»;

     2) al comma 8, le parole «commi 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9 e 10»;

     m) all'art. 80, comma 3, secondo periodo, le parole «che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiore a 24» sono sostituite dalle seguenti: «che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiore a 48»;

     n) all'art. 114, comma 1, le parole «regime forettario» sono sostituite dalle seguenti: «regime forfettario»;

     o) all'art. 122:

     1) al comma 2, le parole «tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

     2) al comma 8, le parole «articoli 48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «73 e 74»;

     p) all'art. 127, comma 5, le parole «Fuori dai casi indicati nei precedenti commi, si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica»;

     q) all'allegato 5, tabella 6, al terzo periodo del riquadro sottostante la tabella dei costi parametrici, la lettera «f)» è sostituita dalla seguente: «e)»;

     r) all'allegato 8, tabella 2b, la percentuale di maggiorazione «3» prevista per la «Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc...», nel caso di intervento di ricostruzione, è sostituita con la seguente: «2».

     2. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui al comma precedente nel testo unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

 

     Art. 2. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022

     1. All'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 9:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi su edifici successivi al 1945 ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e disposizioni transitorie»;

     2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si intende derogatorio, sino alla nuova data individuata, anche delle diverse disposizioni contenute nella Parte III, Capo I del Testo Unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»;

     3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2 Per le domande di contributo relative ad immobili di interesse culturale e paesaggistico definite dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 116 del 2021, per le quali non sia stata formalizzata in tempo utile la richiesta di applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 13, comma 2, della ridetta ordinanza, i soggetti legittimati possono regolarizzare la domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione nel caso in cui l'applicazione dei nuovi incrementi riduca o annulli l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi.»;

     b) all'art. 15:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione delle modalità di restituzione dei contributi e dei rimborsi oggetto di provvedimento di revoca»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione ai provvedimenti di revoca dei contributi e dei rimborsi relativi a procedimenti definiti in vigenza dell'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018, ed in coerenza con le nuove disposizioni contenute all'art. 80 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, il numero massimo di rate di cui all'art. 6, comma 3, della ridetta ordinanza n. 59 del 2018 è fissato in 48 in luogo di 24».

 

     Art. 3. Dichiarazione di efficacia

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 542