Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 06/12/2023 |
Numero: | 204 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio [...] |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 15.3.249 - D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 204.
Adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi covid-19.
(G.U. 23 dicembre 2023, n. 299)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 4-septies.2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: «del regolamento (UE) 2017/240» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2017/2402»;
2) al comma 6, lettera d), la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo»;
b) all'articolo 190-bis.2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «26,», sono inserite le seguenti: «26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies,»;
1.2) alla lettera a), la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo»;
2) al comma 2:
2.1) dopo le parole: «26,», sono inserite le seguenti: «26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies»;
2.2) le parole: «da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.