Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 06/12/2023 |
Numero: | 224 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Autorità di risoluzione |
Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze |
Art. 5. Responsabilità |
Art. 6. Segreto |
Art. 7. Collaborazione fra autorità |
Art. 8. Piani di risoluzione |
Art. 9. Valutazioni del soggetto indipendente |
Art. 10. Accertamento dei presupposti |
Art. 11. Avvio della risoluzione |
Art. 12. Dichiarazione dello stato di insolvenza |
Art. 13. Attuazione del programma di risoluzione |
Art. 14. Chiusura della risoluzione |
Art. 15. Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite |
Art. 16. Strumento della vendita dell'attività d'impresa |
Art. 17. Strumento della CCP-ponte |
Art. 18. Disposizioni comuni alle cessioni |
Art. 19. Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione |
Art. 20. Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione |
Art. 21. Pubblicità |
Art. 22. Tutela giurisdizionale |
Art. 23. Deroghe |
Art. 24. Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 26. Disposizioni penali |
Art. 27. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 12.6.182 - D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.
(G.U. 16 gennaio 2024, n. 12)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
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Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del
a) «controparte centrale sottoposta a risoluzione»: una controparte centrale (CCP) in relazione alla quale è avviata un'azione di risoluzione;
b) «risoluzione»: l'applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del
c) «autorità di risoluzione»: l'autorità designata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto;
d) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una controparte centrale cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale;
e) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche a esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre a risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, l'applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del
g) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o, comunque, i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonchè titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o che sono convertibili in azioni, quote o negli strumenti finanziari di cui sopra;
h) «commissari straordinari»: gli amministratori temporanei previsti all'articolo 19 del
i) «commissari speciali»: gli amministratori straordinari previsti all'articolo 50 del
l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 50 del
m) «CCP-ponte»: la società di capitali costituita ai sensi del titolo V, capo III, sezione 5, del
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'articolo 1 del
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del
2. La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
Art. 3. Autorità di risoluzione
1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal
2. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM); può emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'AESFEM.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della
Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è il ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del
2. La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi.
Art. 5. Responsabilità
1. Nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal
2. Nell'esercizio del loro incarico, l'esperto indipendente di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del
3. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
Art. 6. Segreto
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di risoluzione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto e dal
2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, i dipendenti della Banca d'Italia sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati.
3. Sono altresì coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attività svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) la Consob, e ogni altra pubblica amministrazione o autorità coinvolta nella risoluzione, fermo restando le forme di collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici richieste dalla Banca d'Italia nonchè la collaborazione tra Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 7 del presente decreto;
c) i commissari speciali e i commissari straordinari.
4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e ai dati acquisiti nell'ambito di attività svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualità di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, nonchè i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, nonchè i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
c) una CCP-ponte per la gestione delle attività istituita ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonchè i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi.
5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attività connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 4, lettere b) e c), del
a) la Banca d'Italia può trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle a essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attività connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.
Art. 7. Collaborazione fra autorità
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
Art. 8. Piani di risoluzione
1. Il piano di risoluzione di cui all'articolo 12 del
2. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, al fine di collaborare alla predisposizione e al tempestivo aggiornamento del piano, conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia nei termini e nelle modalità da questa stabiliti.
Art. 9. Valutazioni del soggetto indipendente
1. I commissari straordinari possono essere nominati dalla Banca d'Italia quali esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del
2. Le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 10, del
3. Il comma 2 si applica anche all'indennità spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del
Art. 10. Accertamento dei presupposti
1. Ai fini di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del
Art. 11. Avvio della risoluzione
1. Il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
1) sono individuati gli strumenti di risoluzione che la Banca d'Italia intende adottare;
2) in caso di applicazione degli strumenti di allocazione delle perdite di cui agli articoli 30 e 31 del
3) se del caso sono indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 55, 56 e 57 del
4) se del caso è disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del
5) se è prevista la costituzione di una CCP-ponte ai sensi dell'articolo 42 del
5.1) i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP-ponte;
5.2) le modalità di costituzione della CCP-ponte;
5.3) le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale sociale della CCP-ponte o delle sue attività o passività.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto è condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio atto la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della
3. Qualora, secondo la natura e le circostanze del caso, il programma di risoluzione non sia più idoneo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione, lo stesso può essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano il comma 2, del presente articolo e l'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Le valutazioni definitive non richiedono modifiche al programma di risoluzione.
4. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della
Art. 12. Dichiarazione dello stato di insolvenza
1. Se la controparte centrale sottoposta a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, con riferimento all'accertamento giudiziale si applica l'articolo 82, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 50 del
2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del titolo IX del
3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del
Art. 13. Attuazione del programma di risoluzione
1. Il programma di risoluzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità:
a) con atti di uno o più commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente decreto, dalla stessa nominati;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi della controparte centrale sottoposta a risoluzione.
2. Ai fini di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni della
3. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.
4. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalità previste dal comma 1, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla controparte sottoposta a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, salvo che sia diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
5. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
6. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonchè dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.
7. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale della controparte centrale sottoposta a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultima, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.
8. I commissari speciali devono essere in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari è pubblicato per estratto su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
9. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
10. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo può essere prorogato.
11. Unitamente ai commissari speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
12. Le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o alla controparte centrale sottoposta a risoluzione;
b) sulla controparte centrale sottoposta a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo della CCP-ponte.
13. I crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 12, lettere b) e c), sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del
Art. 14. Chiusura della risoluzione
1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata la Consob, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo della controparte centrale sottoposta a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del presente decreto.
3. In conformità all'articolo 27, paragrafo 8, del
Art. 15. Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite
1. In caso di applicazione dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del
a) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del
b) gli articoli 2443, primo e secondo comma, 2438, primo comma, e 2441 del codice civile, nonchè le disposizioni normative, contrattuali o statutarie che ne possono ostacolare la conversione.
2. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del
a) in modo uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del
c) tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del
d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stata attuata la svalutazione e conversione è ripristinato per la differenza.
3. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del
4. In caso di conversione effettuata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del
5. Salvo patto contrario, in caso di passività oggetto di svalutazione e conversione, lo strumento di svalutazione e conversione non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passività oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti della controparte centrale sottoposta a risoluzione è ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito della svalutazione e conversione.
6. Gli adempimenti amministrativi e procedurali, connessi all'esercizio dello strumento di conversione e svalutazione, sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.
Art. 16. Strumento della vendita dell'attività d'impresa
1. Ai fini di cui all'articolo 40 del
Art. 17. Strumento della CCP-ponte
1. Ai fini di cui all'articolo 42 del
2. In caso di applicazione dello strumento di svalutazione e conversione delle passività congiuntamente a quello della CCP-ponte, l'eventuale conversione in capitale delle passività cedute alla CCP-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultima dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 42 e 43 del
Art. 18. Disposizioni comuni alle cessioni
1. Con riguardo alle cessioni disciplinate dal titolo V, capo III, sezioni 4 e 5, del
a) crediti, si applica l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) contratti, il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma, 1408, secondo comma, e 2558, secondo comma, del codice civile;
c) passività, il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.
2. Delle cessioni di cui al comma 1 è data notizia ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati agli articoli 40 e 42 del
4. La cessione dei rapporti di cui al comma 1 ha efficacia a seguito della pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto, e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa entro centottanta giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del
Art. 19. Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione
1. Ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del
2. Il comma 1 si applica ai contratti e agli accordi stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che gli strumenti e i poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia producono i loro effetti su diritti, obblighi, attività e passività di cui al comma 1.
4. Se la controparte centrale determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 è impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, essa notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1.
5. A seguito della notifica di cui al comma 4, la Banca d'Italia può chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità della controparte centrale. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non è impraticabile, essa può richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilità della controparte centrale. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a quest'ultima di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti e i poteri di risoluzione sono comunque esercitati anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.
Art. 20. Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
1. L'esercizio dei poteri previsti agli articoli 55, 56 e 57 del
Art. 21. Pubblicità
1. La Banca d'Italia pubblica su apposita sezione del proprio sito internet i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonchè altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia di cui al primo periodo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 72 del
3. Le notificazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 72 del
Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al
2. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-octies) è aggiunta la seguente: «m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta la seguente: «z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;
c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-sexies) è aggiunta la seguente: «q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.».
3. Nelle presenti controversie non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del codice del processo amministrativo.
5. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione può disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.
Art. 23. Deroghe
1. Al fine dell'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo V del
2. In caso di fusioni o scissioni di controparti centrali sottoposte a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, comma 1, n. 33, del
a) l'operazione è disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;
b) entro centottanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.
3. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni, e alla CCP-ponte se ha azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:
a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;
b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonchè le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezioni II-ter e III del
4. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del
5. Se, a seguito della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del
6. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorità di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del
7. Alle controparti centrali sottoposte a risoluzione ai sensi del
Art. 24. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 297, comma 5, dopo le parole: «direttiva 2014/59/UE», sono inserite le seguenti: «o del
b) all'articolo 343, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del
c) l'articolo 347 è sostituito dal seguente:
«Art. 347 (Costituzione di parte civile). - 1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».
Art. 25. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 79-quinquies, comma 1, le parole «dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1»;
b) all'articolo 79-sexies:
1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 79-octiesdecies»;
2) al comma 5, le parole: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2,»;
3) al comma 13, le parole: «e alla gestione delle situazioni di emergenza,» sono sostituite dalle seguenti: «, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, più in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23,»;
c) dopo l'articolo 79-novies sono inseriti i seguenti:
«Art. 79 novies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del
2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del
b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:
a) adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del
b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del
5. La Banca d'Italia è l'autorità competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del
6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal
Capo II-bis (Crisi delle controparti centrali)
Art. 79 novies.2 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilità del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.
Art. 79 novies.3 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:
a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del
b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o più Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.
Art. 79 novies.4 (Liquidazione ordinaria). - 1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della società.
2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della società, non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del
3. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 2.
4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.
5. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorità.
6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonchè dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società.
7. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario.
8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.»;
d) all'articolo 193-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal
2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del
3) al comma 2-bis, le parole: «1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
4) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.»;
e) all'articolo 194-quater, comma 1, la lettera c-quater) è sostituita dalla seguente: «c-quater) delle norme del
f) all'articolo 194-septies, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: «e-ter) delle norme del
Art. 26. Disposizioni penali
1. All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al
2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del
Art. 27. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.