Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 04/08/2023 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 32 bis “Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti” nella legge regionale 16 maggio 2019, n.17 “Legge per la cultura”. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 5.5.161 - L.R. 4 agosto 2023, n. 19.
Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti. Modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".
(B.U. 4 agosto 2023, n. 104)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 32 bis “Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti” nella legge regionale 16 maggio 2019, n.17 “Legge per la cultura”.
1. Dopo l’articolo 32 della
“Art. 32 bis. Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti.
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità.
2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s’intende l’impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 7 e 8 e secondo le modalità d’intervento di cui all’articolo 9:
a) sostiene i progetti, anche coordinati attraverso reti associative di livello almeno comunale, finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del ruolo delle librerie indipendenti;
b) favorisce specifiche attività formative al fine di promuovere l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;
c) eroga contributi a fondo perduto per avvio dell'attività di libreria indipendente presso comuni ricadenti in aree caratterizzate da marginalità territoriale;
d) favorisce la visibilità e la distribuzione delle opere edite in Veneto promuovendo iniziative di collaborazione fra le case editrici, le librerie indipendenti ed il Sistema regionale degli istituti di cultura di cui all’articolo 22.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.