§ 4.4.172 - L.R. 12 settembre 2023, n. 24.
Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:12/09/2023
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 4.4.172 - L.R. 12 settembre 2023, n. 24.

Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare.

(B.U. 15 settembre 2023, n. 122)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.

1. Dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 12, è inserito il seguente:

“Art. 58 ter. Trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare.

1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi comunitari in materia di qualità dell’aria e per garantire una più efficace tutela della salute e dell’ambiente, pone in essere attività coordinate con le Regioni del bacino padano, unitamente all’eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l’inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione del Veneto, considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, promuove con le altre Regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera, avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali.

3. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni del piano regionale di risanamento dell’atmosfera di cui al numero 1) del comma primo dell’articolo 21 e alle misure straordinarie definite dalla Giunta regionale.

4. Per le finalità riportate ai commi 2 e 3, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali.

5. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 4 e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte la Regione del Veneto, nel rispetto della disciplina sancita dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recanti disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all’uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del piano regionale di risanamento dell’atmosfera.

6. La Giunta regionale specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie. Gli aspetti connessi all’utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell’ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall' articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

7. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione del Veneto può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati, effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto di quanto previsto ai commi 5 e 6.

8. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 57.844,00 per l’esercizio 2023 euro 102.873,00 l’esercizio 2024 ed euro 89.986,00 l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse afferenti al Decreto del Direttore Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2020, n. 412, allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.