§ 3.8.98 - L.R. 19 settembre 2023, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:19/09/2023
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 21bis alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 3.8.98 - L.R. 19 settembre 2023, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" in materia di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita.

(B.U. 22 settembre 2023, n. 125)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 21bis alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis. Disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita.

1. Per le sole attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate al di fuori del centro storico, come individuate ai sensi del presente articolo, oggetto di nuova apertura, ampliamento o trasferimento di sede, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, sono calcolate, rispetto alla superficie complessiva di vendita dell’esercizio commerciale:

a) nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati;

b) per superfici superiori a 2.500 metri quadrati, nella misura di un decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.

2. Per vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui al presente articolo, si intende la vendita effettuata in modo esclusivo con riferimento ai seguenti prodotti:

a) motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di cui alle lettere f), g), i), l), m), dell’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada.” e successive modificazioni;

b) unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.” e successive modificazioni.”

2. Le disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui all’articolo 21 bis della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di vendita esclusiva delle merci ingombranti a consegna differita, previa comunicazione al comune che attesti il rispetto delle dotazioni di parcheggi di cui al comma 1 dell’articolo 21 bis secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è inserito il seguente:

“2 bis. La violazione di quanto previsto all’articolo 21 bis è punita:

a) in caso di apertura di esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) in caso di ampliamento o trasferimento degli esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.”.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.