Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 emigrazione |
Data: | 15/09/2023 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 1/1987) |
Art. 2. (Disposizione finanziaria) |
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 3.5.7 - L.R. 15 settembre 2023, n. 18.
Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori)
(B.U. 21 settembre 2023, n. 38 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 23 bis nella
1. Dopo l'articolo 23 della
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre ulteriori provvidenze ed interventi di carattere straordinario, al di fuori di quanto previsto dal piano annuale di cui all'articolo 3, a favore di emigrati di origine piemontese per nascita o residenza e dei loro familiari in disagiata situazione economica, in deroga ai requisiti di permanenza all'estero di cui all'articolo 2, primo comma, anche attraverso rimborso a terzi che abbiano anticipato tali spese per motivi di urgenza.
2. La Giunta regionale provvede a fornire successiva comunicazione dei provvedimenti adottati al Consiglio regionale.".
Art. 2. (Disposizione finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis della
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.