Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 17/10/2023 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e principi generali. |
Art. 2. Istituzione e compiti del Disability Manager della Regione. |
Art. 3. Verifica della gestione. |
Art. 4. Registro regionale. |
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria. |
Art. 6. Abrogazioni. |
§ 3.3.132 - L.R. 17 ottobre 2023, n. 26.
Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte.
(B.U. 19 ottobre 2023, n. 42 - S.O. n. 3)
Art. 1. Finalità e principi generali.
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dai principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione e da quelli riconosciuti nel proprio Statuto, in coerenza con quanto previsto dalla
Art. 2. Istituzione e compiti del Disability Manager della Regione.
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della
2. Il Disability Manager, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-ter del
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, definisce, in linea con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 24 giugno 2019, n. 1 (Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette), le funzioni specifiche del Disability Manager, nonché i criteri e i requisiti necessari alla sua individuazione, gli aspetti organizzativi e funzionali per la nomina e lo svolgimento delle mansioni correlate, facendo fronte alle esigenze della presente legge con personale dedicato.
4. Il Disability Manager collabora con le strutture organizzative regionali competenti nelle rispettive materie, ferme restando le relative attribuzioni individuate dalla delibera di cui al comma 3.
Art. 3. Verifica della gestione.
1. Al fine di garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il Disability Manager predispone una relazione sull'attività espletata che la Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione consiliare, in merito all'attività svolta.
2. La relazione sull'attività espletata dal Disability Manager, di cui al comma 1, descrive:
a) gli interventi realizzati;
b) i risultati raggiunti;
c) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti;
d) le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e di tutela dei diritti delle persone con disabilità;
e) i possibili interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate.
Art. 4. Registro regionale.
1. È istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. Abrogazioni.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 5 della
2. Il comma 2 dell'articolo 94 della