§ 2.4.69 - L.R. 8 novembre 2023, n. 31.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:08/11/2023
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2012.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 11/2012.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.69 - L.R. 8 novembre 2023, n. 31.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

(B.U. 9 novembre 2023, n. 45 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2012.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole "formulazione delle proposte" sono aggiunte le seguenti ", con un margine di tolleranza del 10 per cento".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 11/2012.

1. All'articolo 21, comma 2-ter, della legge regionale 11/2012 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi".

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.