§ 80.5.1000 - D.M. 29 dicembre 2022, n. 211.
Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/12/2022
Numero:211


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Finalità e durata
Art. 3.  Formazione teorico-pratica
Art. 4.  Tirocinio operativo
Art. 5.  Scheda curriculare
Art. 6.  Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova
Art. 7.  Frequenza e assenze
Art. 8.  Trattamento economico
Art. 9.  Abrogazioni


§ 80.5.1000 - D.M. 29 dicembre 2022, n. 211.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

(G.U. 15 febbraio 2023, n. 38)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e in particolare l'articolo 32-sexies;

     Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100, recante individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lett. b);

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

     Rilevato che l'articolo 1, comma 884, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridotto la durata del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia da due anni a un anno;

     Ritenuto quindi che si rende necessario conformare le disposizioni regolamentari relative al corso iniziale di formazione dei funzionari della carriera prefettizia al nuovo quadro normativo;

     Sentito il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;

     Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2022;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 11644 P- del 23 dicembre 2022;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le modalità di svolgimento e articolazione del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonchè i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

 

     Art. 2. Finalità e durata

     1. Il corso di formazione iniziale dei funzionari prefettizi promuove la cultura e l'etica istituzionale, perfeziona la preparazione professionale teorica e pratica e sviluppa le competenze manageriali necessarie per lo svolgimento delle peculiari funzioni dirigenziali attribuite alla carriera prefettizia.

     2. Al corso di cui al comma 1 sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, nominati consiglieri con decreto del Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (di seguito Capo Dipartimento).

     3. Il corso ha durata annuale e si articola in due semestri, dedicati rispettivamente alla formazione teorico-pratica e al tirocinio operativo.

     4. Il programma è elaborato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA), tenendo conto delle esigenze formative rilevate dalla Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile (di seguito Direzione centrale) che, a tal fine, valuta anche le proposte formulate dal Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (di seguito CASMI).

     5. Nel periodo del corso di formazione iniziale, i profili amministrativo-gestionali dei consiglieri sono curati dalla Direzione centrale, attraverso i propri uffici della sede didattico-residenziale.

 

     Art. 3. Formazione teorico-pratica

     1. Il semestre di formazione teorico-pratica si articola in:

     a) un periodo di attività didattica, della durata di tre mesi, di regola presso la sede didattico-residenziale, con prove di valutazione a cura della SNA;

     b) un periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno.

     2. Nel perseguimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività didattica è diretta a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. Nel programma del corso una parte dell'attività didattica è destinata a specifici moduli per il perfezionamento di una o più lingue straniere, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata nelle aree tematiche di interesse dell'Amministrazione dell'interno, nonchè per l'approfondimento delle competenze informatiche.

     3. Nel programma dell'attività didattica può essere prevista anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari organizzati dal CASMI e da altre istituzioni pubbliche di formazione ed università su temi d'interesse dell'Amministrazione dell'interno.

     4. Il periodo di applicazione pratica svolto presso gli uffici centrali è finalizzato a far acquisire ai partecipanti la più ampia conoscenza delle competenze giuridico-amministrative, gestionali e relazionali facenti capo all'Amministrazione dell'interno.

     5. Durante il semestre di formazione teorico-pratica possono prevedersi attività formative presso altre amministrazioni ovvero presso aziende pubbliche o private.

 

     Art. 4. Tirocinio operativo

     1. Al termine del semestre di formazione teorico-pratica, i consiglieri effettuano il semestre di tirocinio operativo da svolgersi, di regola, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di residenza.

     2. Il tirocinio operativo è finalizzato al completamento della formazione professionale nelle diverse articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

 

     Art. 5. Scheda curriculare

     1. Per ciascun consigliere viene predisposta, a cura della Direzione centrale, una scheda curriculare sull'attività svolta, sul profitto e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo.

     2. La scheda è compilata sulla base degli elementi di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), forniti dalla SNA durante l'attività didattica, nonchè sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti generali delle strutture centrali presso le quali è svolto il periodo di applicazione pratica.

     3. Nella medesima scheda confluisce, al termine del tirocinio operativo di cui all'articolo 4, la valutazione complessiva espressa dal prefetto nei confronti di ciascun consigliere, sulla base di sintetici elementi informativi forniti dai responsabili delle articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

 

     Art. 6. Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova

     1. Al termine del ciclo formativo, per il superamento del periodo di prova, i consiglieri sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attività didattica e discutono un elaborato teorico-pratico, su un argomento scelto tra quelli trattati nell'ambito delle medesime materie.

     2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo Dipartimento, è composta dal Direttore centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile che la presiede, da due prefetti, di cui uno in servizio presso il Ministero dell'interno e uno titolare di una prefettura-ufficio territoriale del Governo, e da due docenti designati dalla SNA.

     3. La commissione di cui al comma 2 formula, per ciascun consigliere, una valutazione di idoneità sulla base delle risultanze della scheda curriculare e del colloquio.

     4. I funzionari valutati idonei sono nominati viceprefetti aggiunti e inseriti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso di accesso. Il giudizio di non idoneità comporta la risoluzione del rapporto di impiego.

 

     Art. 7. Frequenza e assenze

     1. La frequenza del corso è obbligatoria ed è computata a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

     2. Nel primo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle ore di attività didattica ovvero nel caso in cui non siano state svolte le connesse prove di valutazione o in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di applicazione pratica, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di attività didattica, frequentando appositi moduli formativi individuati dalla SNA, sentita la Direzione centrale, ovvero il corso di formazione teorico-pratica dell'anno successivo, se previsto.

     3. Nel secondo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di tirocinio operativo, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di tirocinio operativo di cui all'articolo 4.

     4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la SNA individua le modalità di espletamento del colloquio interdisciplinare previsto dall'articolo 6, comma 1.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

 

     Art. 8. Trattamento economico

     1. Il trattamento economico dei consiglieri è definito dalla disciplina negoziale indicata all'articolo 7, comma 5.

 

     Art. 9. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il D.M. 13 luglio 2002, n. 196 del Ministro dell'interno.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 383