§ 79.2.1683 - Ordinanza 24 marzo 2023, n. 978.
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:24/03/2023
Numero:978


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Finanziamento azioni
Art. 3.  Risorse disponibili e loro ripartizione
Art. 4.  Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale
Art. 5.  Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale
Art. 6.  Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale
Art. 7.  Abachi per la microzonazione sismica
Art. 8.  Omogeneità degli studi di microzonazione sismica
Art. 9.  Analisi della Condizione limite per l'emergenza
Art. 10.  Contributi per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza
Art. 11.  Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni.
Art. 12.  Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione limite per l'emergenza
Art. 13.  Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale
Art. 14.  Efficienza operativa
Art. 15.  Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale
Art. 16.  Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale
Art. 17.  Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale
Art. 18.  Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale
Art. 19.  Revoca delle risorse delle annualità 2022 e 2023
Art. 20.  Revoca delle risorse di precedenti annualità
Art. 21.  Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità
Art. 22.  Regioni a statuto speciale
Art. 23.  Clausola di invarianza


§ 79.2.1683 - Ordinanza 24 marzo 2023, n. 978.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(G.U. 12 aprile 2023, n. 86)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della protezione civile

 

     Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

     Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

     Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

     Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

     Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;

     Visto l'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

     Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

     Visti gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

     Viste le «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC)» approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

     Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonchè le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2004, n. 3362 che all'allegato 2 determina, tra l'altro, il costo convenzionale delle verifiche tecniche;

     Visti gli obiettivi e i criteri per l'individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una Commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 2431 del 6 giugno 2018 recante «Nuova istituzione di un Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 348 del 16 febbraio 2021 recante «Modifica del decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n, 2431 recante nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 897/2022 che prevede una proroga del termine di revoca di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 675/2020, consentendo fino al 25 novembre 2022 l'utilizzo delle risorse ivi previste;

     Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 2021, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 a seguito del rifinanziamento previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

     Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, è stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;

     Visto in particolare il decreto di ripartizione in capitoli - tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero dell'economia e delle finanze - bilancio per capitoli 2022 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualità 2022;

     Vista la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

     Visto in particolare il decreto di ripartizione in capitoli - tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero dell'economia e delle finanze - bilancio per capitoli 2023 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualità 2023;

     Ritenuto necessario disciplinare l'utilizzo dei fondi stanziati per le annualità 2022 e 2023, al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 2 marzo 2023;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Finalità

     1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente all'annualità 2022 e 2023.

     2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

     3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti dalle regioni relativamente alla gestione delle risorse assegnate dalle ordinanze di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e il Tavolo tecnico di cui all'art. 3 dell'OCDPC 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nelle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze e nei sistemi informativi territoriali del Dipartimento della protezione civile, nonchè per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

 

     Art. 2. Finanziamento azioni

     1. Le risorse disponibili per l'annualità 2022 e 2023, pari a euro 100 milioni, derivanti dall'importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle due annualità, sono destinate, entro i limiti d'importo previsti dall'art. 3, comma 1, al finanziamento delle seguenti azioni:

     a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;

     b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purchè nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

     2. Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere impegnate per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni nei quali l'accelerazione al suolo «ag», così come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli allegati alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell'allegato 7 è riportato l'elenco di tali comuni comprensivo del valore di «ag», della data di prima classificazione e dell'eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati.

     3. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 2, ossia che le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi siano ulteriori comuni, anche non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7, su cui effettuare gli studi o non vi sia necessità di approfondimenti di livello superiore o di aggiornamento degli studi già effettuati, le risorse per le azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere altresì impegnate per le azioni di cui al comma 1, lettera b), con priorità per gli interventi su edifici di proprietà comunale.

     4. I criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati di cui al comma 2, sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 4, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     5. Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere utilizzate per edifici o opere situati nei comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S.ag non inferiore a 0,125g.

     6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei comuni previste dalla presente ordinanza.

     7. Le regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6, eventualmente incrementate di un ulteriore 3%, anche al finanziamento delle verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nei comuni dell'allegato 7, da eseguire ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, per la determinazione, tra l'altro, dei rapporti capacità/domanda agli stati limite di danno e ultimo di salvaguardia della vita, come definiti nel successivo art. 17, comma 2. I parametri di costo per le verifiche tecniche di cui al presente comma sono determinati ai sensi dell'allegato 2, lettere a1) e a2), dell'OPCM 8 luglio 2004, n. 3362, e incrementati del 40%.

     8. Le verifiche tecniche di cui al comma 7 dovranno consentire di classificare gli edifici in base al loro rischio sismico, calcolato in accordo con le linee guida annesse al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017, a partire dai valori dei suddetti rapporti capacità/domanda.

     9. Le verifiche tecniche di cui al comma 7 saranno sintetizzate nei modelli delle schede riportate nell'allegato 2. Le schede di sintesi saranno inviate al Dipartimento della protezione civile anche mediante procedure e strumenti informatici messi a disposizione da quest'ultimo.

     10. Le regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6 anche alla valutazione dell'efficienza operativa di cui all'art. 14, comma 2.

     11. Le regioni possono utilizzare, fino al 20% delle risorse loro assegnate per le azioni di cui al comma 1, lettera b), per il completamento degli interventi ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile. Le risorse relative a tali interventi seguono la disciplina delle richiamate ordinanze con cui tali interventi sono stati finanziati.

 

     Art. 3. Risorse disponibili e loro ripartizione

     1. Per le annualità 2022 e 2023, stanziate ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, si provvede utilizzando le risorse, pari a 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità, per un totale di 100 milioni di euro, con la seguente ripartizione:

     a) per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): euro 10.800.000;

     b) per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b): euro 87.200.000.

     Per gli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento: euro 2.000.000.

     2. Il Dipartimento della protezione civile ripartisce tra le regioni, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base dell'«indice medio di rischio sismico» elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.

     3. La quota del Fondo per i contributi delle azioni di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, art. 6.

     4. Le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), ripartite tra le regioni secondo i criteri di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 4. Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale

     1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono destinate allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 e successive linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 9.

     2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono concesse, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni e agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

     3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, anche considerando gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottati, e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica, avuto riguardo alla predisposizione e attuazione degli strumenti urbanistici, e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

     4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

     a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

     b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

     c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

     5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

     6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica, già predisposti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 4, vengono aggiornati dalla Commissione tecnica stessa.

     7. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 4.

 

     Art. 5. Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale

     1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse alle regioni di cui all'art. 3, comma 4, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica.

     2. Nei successivi sessanta giorni, le regioni provvedono alla selezione di soggetti realizzatori e le medesime regioni o gli enti locali da queste individuati provvedono all'affidamento degli studi di microzonazione sismica nei territori interessati, di cui all'art. 4, comma 3, nonchè delle eventuali analisi di cui all'art. 9, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di un ambito territoriale e organizzativo ottimale, come definito dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottato da parte della regione.

     3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

     4. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 4, sull'avanzamento degli studi.

     5. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'art. 9, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

     6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'art. 9, trasmessi dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

     7. Le regioni, acquisito il parere della Commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, nonchè le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

 

     Art. 6. Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 9 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 4, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

     2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 4, comma 2, qualora su almeno il 30% dei comuni della regione, di cui all'allegato 7, siano stati effettuati gli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1, e siano stati certificati o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 5.

     3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

     4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

     a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;

     b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

     c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;

     d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

     5. Qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC), instabilità di versante (FR), liquefazioni (LQ), cedimenti differenziali (CD) o per sovrapposizione di instabilità differenti (ID), che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati studi locali di microzonazione sismica di livello 3 di cui al comma 2, in deroga alle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

 

Popolazione

Contributo

Ab ≤ 2.500

11.250,00 euro

2.500 < ab. ≤ 5.000

14.250,00 euro

5.000 < ab. ≤ 10.000

17.250,00 euro

10.000 < ab. ≤ 25.000

20.250,00 euro

25.000 < ab. ≤ 50.000

24.750,00 euro

50.000 < ab. ≤ 100.000

27.750,00 euro

100.000 < ab.

32.250,00 euro

 

     Tabella 1

 

 

     Art. 7. Abachi per la microzonazione sismica

     1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

     2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), risorse nel limite di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 su almeno il 40% dei comuni di ciascuna regione di cui all'allegato 7, ovvero in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

     3. Le regioni informano la Commissione tecnica sui programmi per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonchè l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

 

     Art. 8. Omogeneità degli studi di microzonazione sismica

     1. Al fine di rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 39/2009, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 9, le risorse stanziate per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), vengono utilizzate anche per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'art. 5.

     2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è riportata in tabella 1 dell'art. 6, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

     3. I contributi di cui al comma 2, a valere sulle risorse stanziate all'art. 3, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

     4. Le regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1, su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

 

     Art. 9. Analisi della Condizione limite per l'emergenza

     1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui all'art. 4, comma 1, sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

     2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati.

     3. Le regioni, nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione di protezione civile vigenti.

     4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 1, comma 4, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano di cui al comma 2.

     5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 1, comma 4. Tale analisi comporta:

     a. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

     b. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

     c. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati.

 

     Art. 10. Contributi per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza

     1. Le regioni, considerando anche gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottati, possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 9, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'art. 5. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

     2. I contributi di cui al comma 1, a valere sulle risorse stanziate all'art. 3, comma 1, lettera a), sono concessi anche senza cofinanziamento.

 

Popolazione

Contributo

Ab ≤ 2.500

3.000,00 euro

2.500 < ab. ≤ 5.000

3.000,00 euro

5.000 < ab. ≤ 10.000

3.000,00 euro

10.000 < ab. ≤ 25.000

3.000,00 euro

25.000 < ab. ≤ 50.000

5.000,00 euro

50.000 < ab. ≤ 100.000

5.000,00 euro

100.000 < ab.

7.000,00 euro

 

     Tabella 2

 

 

     Art. 11. Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni.

     1. Per i comuni che fanno parte di un «ambito territoriale e organizzativo ottimale», di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7 e in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza, le corrispondenti attività possono essere effettuate senza necessità di cofinanziamento, facendo riferimento a un contributo statale al massimo pari a quello specificato nella tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'ambito territoriale e organizzativo ottimale, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7.

 

Popolazione

Contributo

Ab ≤ 2.500

15.000,00 euro

2.500 < ab. ≤ 5.000

19.000,00 euro

5.000 < ab. ≤ 10.000

23.000,00 euro

10.000 < ab. ≤ 25.000

27.000,00 euro

25.000 < ab. ≤ 50.000

33.000,00 euro

50.000 < ab. ≤ 100.000

37.000,00 euro

100.000 < ab.

43.000,00 euro

 

     Tabella 3

 

     2. Qualora gli ambiti territoriali ottimali non siano ancora stati adottati, nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.

     3. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo parametrico di cui alla tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

 

     Art. 12. Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione limite per l'emergenza

     1. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della Condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una regione siano stati completati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza nelle modalità di cui all'art. 5, sul restante 10% dei comuni la regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, dell'art. 11, comma 1, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 11, comma 1.

     2. Al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni, di cui all'allegato 7, di competenza di una regione, siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza nelle modalità di cui all'art. 5, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la regione potrà assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, dell'art. 11, comma 1, in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 11, comma 1.

 

     Art. 13. Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale

     1. Le regioni, sentiti i comuni e/o gli enti locali interessati o le ANCI regionali, definiscono il quadro dei fabbisogni anche pluriennale e predispongono i programmi di attività per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. Allo scopo di definire i suddetti programmi regionali, i comuni e/o gli enti locali interessati trasmettono alle regioni una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito. Le regioni, nel redigere i programmi, verificano l'ammissibilità a contributo delle azioni, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui all'art. 17, comma 4 e 5.

     2. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i programmi di attività di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro approvazione. Nell'atto amministrativo di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui alla presente ordinanza sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

     3. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è effettuato dal tavolo tecnico, di cui all'art. 1, comma 4.

 

     Art. 14. Efficienza operativa

     1. Nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono da considerarsi prioritari, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, gli edifici strategici individuati nell'analisi della Condizione limite per l'emergenza, che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata, di cui all'art. 9.

     2. La valutazione dell'efficienza operativa del sistema di emergenza prevede la quantificazione, attraverso metodi probabilistici sintetizzati nell'allegato 4, della capacità da parte del sistema di gestione dell'emergenza di rimanere operativo a seguito dei possibili danni fisici che un evento sismico, di predefinita intensità, può determinare nei singoli elementi e nelle sue funzioni essenziali.

 

     Art. 15. Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale

     1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

     a) rafforzamento locale: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

     b) miglioramento sismico: 225 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 675 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

     c) demolizione e ricostruzione: 300 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 900 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

     2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente regione.

 

     Art. 16. Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale

     1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

     2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1, gli interventi:

     a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

     b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

     c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purchè siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b).

     3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 5, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

     4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'art. 17, comma 2, sono quelli relativi allo Stato limite ultimo di salvaguardia della vita e allo Stato limite di danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato limite ultimo di salvaguardia della vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.

     5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi specificati nel comma 4. Inoltre, per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalità definite dalle «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'art. 2, comma 9, e inviarle alla regione. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'art. 15, comma 1, lettera a), e alla rimodulazione del programma di cui all'art. 13, comma 1, comunicandolo al Dipartimento della protezione civile.

     6. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.

 

     Art. 17. Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale

     1. La selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera b). Le regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite ai sensi del successivo comma 3.

     2. Il contributo concesso a carico del Fondo di cui all'art. 1 è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato limite salvaguardia della vita, corrispondente a ζE come definito dalle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

     100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;

     0% del costo convenzionale se α > 0,8;

     (380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 <α ≤0,8.

     Dove per α si intende il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di edifici, o comunque αSLV qualora αSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.

     3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

     4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le risorse destinate alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non possono essere concesse su edifici collabenti, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b).

     5. Le risorse destinate alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:

     a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;

     b) che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

     c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

 

     Art. 18. Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale

     1. Le regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), trasmettono formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all'avvenuto impegno e all'utilizzazione delle risorse relative alla presente ordinanza secondo i modelli riportati nell'allegato 6. Nei rendiconti viene specificato altresì l'utilizzo delle risorse ai sensi delle definizioni di cui all'art. 19, commi 4 e 5.

     2. La rendicontazione di cui al comma 1, per le risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene effettuata con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile.

     3. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare controlli a campione, sia di tipo tecnico che procedurale, sulle azioni finanziate di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, anche attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici regionali.

     4. Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi dalle regioni ai sensi del comma 1 e, in particolare, sulla base dell'utilizzo delle risorse ai sensi delle definizioni di cui all'art. 19, commi 4 e 5, il Dipartimento della protezione civile provvede a calcolare semestralmente e per ogni regione, un «indice di rendimento» elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, e determinato separatamente per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

     5. L'indice di rendimento, viene altresì calcolato dal Dipartimento della protezione civile, secondo i criteri riportati nell'allegato 3, per le annualità regolate con ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, a partire dai dati di monitoraggio delle regioni ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 675/2020.

     6. Al fine di rendere coerenti i dati di monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle annualità 2010-2016 e 2019-2021 con quanto previsto all'art. 20, commi 1 e 7, della presente ordinanza, l'allegato 4 dell'ordinanza 675/2020 è sostituito dall'allegato riportato in allegato 9 alla presente ordinanza e l'allegato 6 dell'ordinanza n. 780/2021 è sostituito dall'allegato riportato in allegato 10 alla presente ordinanza.

 

     Art. 19. Revoca delle risorse delle annualità 2022 e 2023

     1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono revocate dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate, secondo le definizioni di cui ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza.

     2. La revoca delle risorse di cui al comma 1 e di cui all'art. 20, è disposta con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le somme revocate e da restituire di cui al presente articolo e all'art. 20 sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri indicando la causale «Restituzione somme ex art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39» per la successiva riassegnazione al bilancio del Dipartimento della protezione civile.

     3. Le risorse revocate e da restituire di cui al presente articolo e all'art. 20, sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'art. 18, comma 4, per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e sono disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     4. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonchè i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento.

     5. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, nonchè i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.

     6. Qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui al comma 1, dalle risorse non oggetto di revoca da parte del Dipartimento si generino economie derivanti dalla conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), nonchè da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate dalle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), nei limiti dei parametri fissati dalla presente ordinanza.

     7. A conclusione di tutti gli studi e di tutti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), le eventuali risorse residue di cui al comma 6 e gli oneri di realizzazione di cui all'art. 2, commi 6 e 7 non ancora impegnati sono restituiti al Dipartimento della protezione civile.

 

     Art. 20. Revoca delle risorse di precedenti annualità

     1. Le risorse relative alle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, di cui alle annualità dal 2010 al 2016, trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle citate ordinanze, per le quali non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza, sono revocate dal Dipartimento della protezione civile.

     2. Le risorse relative alle annualità dal 2010 al 2016, trasferite alle regioni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), delle citate ordinanze, per le quali non siano stati iniziati i lavori entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza, sono revocate dal Dipartimento della protezione civile. Le graduatorie delle richieste, superato il termine sopra indicato, si considerano chiuse e i residui sono restituiti al Dipartimento della protezione civile.

     3. Qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all'ordinanza n. 897/2022, dalle risorse non oggetto di revoca da parte del Dipartimento si generino economie derivanti dalla conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), relative alle annualità dal 2010 al 2016, nonchè da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della presente ordinanza.

     4. A conclusione di tutti gli studi e di tutti gli interventi cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), relativi alle annualità dal 2010 al 2016, le eventuali risorse residue di cui al comma 3 e gli oneri di realizzazione delle rispettive annualità non ancora impegnati sono restituiti al Dipartimento della protezione civile.

     5. Qualora, successivamente ai termini di utilizzo di cui all'ordinanza n. 780/2021, dalle risorse non oggetto di revoca da parte del Dipartimento si generino economie derivanti dalla conclusione degli studi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), relative alle annualità dal 2019 al 2021, nonchè da eventuali revoche regionali, le stesse possono essere utilizzate, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, per incrementare i contributi delle azioni ancora in corso di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 780/2021, nei limiti dei costi convenzionali indicati all'art. 15 della presente ordinanza.

     6. A conclusione di tutti gli studi e di tutti gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), relativi all'ordinanza n. 780/2021, le eventuali risorse residue di cui al comma 5 e gli oneri di realizzazione non ancora impegnati sono restituiti al Dipartimento della protezione civile.

     7. Al comma 6 dell'art. 19, dell'ordinanza n. 780/2021 le parole «non siano stati iniziati i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «non sia avvenuta la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori».

 

     Art. 21. Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità

     1. Il comma 5 dell'art. 9, delle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013 è sostituito dal seguente «5. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.».

     2. Il comma 6 dell'art. 9, delle ordinanze numeri 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018 è sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.».

     3. Il comma 6 dell'art. 16, dell'ordinanza n. 780/2021 è sostituito dal seguente: «6. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 15, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.».

 

     Art. 22. Regioni a statuto speciale

     Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 23. Clausola di invarianza

     All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato 1

     OBIETTIVI E CRITERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3843/2010

 

     Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

     1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.

     2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.

     3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).

     4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.

     5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.

     6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.

     7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

     8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle morme tecniche delle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).

     9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

     10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

     11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

 

     Allegato 2

     SCHEDE DI SINTESI DELLE VERIFICHE TECNICHE DI EDIFICI E OPERE

     (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

 

     Allegato 3

     INDICE MEDIO DI RISCHIO SISMICO E INDICI DI RENDIMENTO

     Indice medio di rischio sismico (Iri )

     La ripartizione tra le regioni delle risorse destinate alla lettera a) e alla lettera b) di cui all'art. 2, comma 1, viene effettuata sulla base dell'Indice medio di rischio sismico (IRI ), calcolato come segue:

     a. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune presente nell'elenco di cui all'allegato 7, con riferimento alle valutazioni effettuate dal Dipartimento della protezione civile e dai suoi centri di competenza, per la determinazione del rischio nazionale.

     b. Si considerano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (Pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione.

     c. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni considerati.

     d. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati fra loro, con pesi pari a 0,77 per Pc e 0,23 per Pcp, ottenendo l'indice medio di rischio sismico.

     Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio di rischio sismico e l'entità del contributo disponibile per le due linee di interventi (lettera a) e lettera b)).  Indici di rendimento (Irea , Ireb )

     Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi formalmente dalle regioni al Dipartimento, per le annualità di riferimento specificate in ordinanza, vengono determinati Indici di rendimento (Irea, Ireb) per le risorse destinate lettera a) e alla lettera b) di cui all'art. 2, comma 1 delle ordinanze del fondo, calcolati separatamente come segue:

     Irea : è determinato dal rapporto tra le risorse utilizzate dalla regione per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) (definite come risorse in capo alla regione per le quali siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi) e le risorse complessivamente a disposizione della regione per le medesime finalità. Il calcolo viene effettuato sulla base del più recente rendiconto semestrale trasmesso in via formale al Dipartimento per le azioni di cui alla lettera a), per le annualità di interesse.

     Ireb : è determinato dal rapporto tra le risorse utilizzate dalla regione per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) (definite come le risorse in capo alla regione, per le quali sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi), e le risorse complessivamente a disposizione della regione per le medesime finalità. Il calcolo viene effettuato sulla base del più recente rendiconto semestrale trasmesso in via formale al Dipartimento per le azioni di cui alla lettera b), per le annualità di interesse.

 

     Allegato 4

     EFFICIENZA OPERATIVA

     La valutazione dell'efficienza operativa prevede il calcolo di indici probabilistici sintetici che esprimono la probabilità di mantenimento dell'operatività dei singoli elementi fisici, del sistema emergenziale nel suo complesso e di suoi sottosistemi, a seguito di due eventi sismici di predefinita intensità: un evento caratterizzato da periodo di ritorno T=98 anni, corrispondente a una probabilità di superamento del 40% in 50 anni, e un evento caratterizzato da periodo di ritorno T=475 anni, corrispondente a una probabilità di superamento del 10% in 50 anni. La valutazione deve, inoltre, prevedere una quantificazione dell'efficienza operativa (del sistema, dei sottosistemi e dei singoli elementi), anche in assenza di sisma, ovvero per T=0 anni.

     In prima approssimazione, in assenza di fattori amplificativi derivanti da studi di microzonazione sismica direttamente utilizzabili agli scopi della presente valutazione, l'input sismico può essere considerato omogeneo a scala comunale.

     L'operatività è intesa in senso strettamente fisico ed è pertanto limitata alla verifica dei soli requisiti fisici necessari allo svolgimento di una data funzione emergenziale nel luogo fisico deputato, in caso di evento sismico.

     La valutazione deve essere basata sul livello minimo di conoscenza del sistema di emergenza e dei suoi elementi, costituito da tutte le informazioni speditive raccolte, a scala comunale o intercomunale, dall'analisi della Condizione limite di emergenza (CLE), il cui livello di affidabilità e accuratezza ne limita i possibili utilizzi a elaborazioni di tipo statistico, efficaci per individuare le potenziali criticità del sistema di emergenza e definirne eventuali priorità di intervento.

     Per i tre periodi di ritorno considerati, la valutazione prevede la determinazione di indici di operatività degli elementi del sistema di emergenza: Edifici strategici (ES), Aree di emergenza (AE), Rete di infrastrutture (AC). L'operatività dei singoli elementi deve tener conto anche della possibilità che, in caso di sisma, detti elementi (in particolare aree di emergenza e rami di accessibilità e connessione) possano essere compromessi dal collasso delle unità strutturali su di essi interferenti. Per gli edifici strategici e le relative funzioni strategiche da essi espletate deve essere garantito il non superamento dello stato limite di operatività.

     Coerentemente con la definizione della CLE, il sistema fisico di emergenza da questa definito non ammette ridondanza funzionale, e pertanto tutti gli elementi in esso ricompresi devono essere valutati, in termini probabilistici, affinchè mantengano la loro operatività contemporaneamente.

     La valutazione del collegamento fisico tra gli elementi del sistema (AC), attuato attraverso i rami della rete infrastrutturale, deve invece tener conto della presenza di eventuali percorsi alternativi, in grado di costituire una ridondanza della rete stradale. Per ciascun collegamento deve essere, parimenti, determinato un indice di operatività per i tre periodi di ritorno, che tenga conto, su base probabilistica, dell'eventuale ridondanza presente. La valutazione probabilistica dei collegamenti deve inoltre tener conto del sistema degli accessi infrastrutturali al sistema di emergenza.

     Per i tre periodi di ritorno considerati, è prevista la determinazione degli indici di operatività di tre sottosistemi: IOPfs , IOPare , IOPco . I sottosistemi sono definiti da: (FS) sottosistema delle Funzioni strategiche (funzioni espletate in edifici strategici ad eccezione della funzione ricovero); (ARE) sottosistema delle Aree di emergenza e funzioni di ricovero (ARE), (CO) sottosistema dei Collegamenti (CO).

     Infine, per i tre periodi di ritorno considerati, è prevista la determinazione di indici di operatività del sistema di emergenza nel suo complesso (IOPcle ).

     Gli indici di operatività devono esprimere la probabilità del singolo elemento, del singolo sottosistema e del sistema nel suo complesso di rimanere operativi a seguito dei due eventi sopra definiti (T=98 anni e T=475 anni) e in assenza di sisma (T=0), pertanto sono espressi in forma percentuale (da 0 a 100%) o rapporto (da 0 a 1).

     Per supportare la valutazione si può ricorrere anche a classi di operatività definite utilizzando, oltre agli indici probabilistici sopra definiti, i valori medi e le deviazioni standard delle suddette probabilità.

     Il Dipartimento della protezione civile ha messo a punto e sperimentato la procedura I.OPà.CLE (Indici di operatività per la condizione limite di emergenza), basata sulle ipotesi sopra esposte, il cui applicativo viene messo a disposizione delle regioni per le finalità della presente ordinanza.

 

     Allegato 5

     CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ DEL RAFFORZAMENTO LOCALE (ASSENZA DI CARENZE GRAVI)

     Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate all'art. 16, comma 3, può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

     a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

     altezza non oltre 3 piani fuori terra (1) ;

     assenza di pareti portanti in falso;

     assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;

     assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;

     tipologie di muratura ricomprese nella tabella C.8.5.I del capitolo C.8.5.3.1 alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con esclusione della prima tipologia di muratura - muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);

     valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C.8.5.I della citata circolare n. 7;

     buone condizioni di conservazione.

     b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

     realizzazione successiva al 1970;

     struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;

     altezza non oltre 4 piani fuori terra;

     forma in pianta relativamente compatta;

     assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;

     tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;

     tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;

     buone condizioni di conservazione.

     c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

     d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

(1) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore a ½ dell'altezza totale di piano.

 

     Allegato 6

     MODELLI DI RENDICONTO SEMESTRALE

     (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

 

     Allegato 7

     ELENCO DEI COMUNI CON AG≥0,125 G E PERIODI DI CLASSIFICAZIONE

     (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

 

     Allegato 8

     ELENCO DEI COMUNI CON STUDI PREGRESSI DI MICROZONAZIONE SISMICA

     (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

 

     Allegato 9

     ALLEGATO 4 DELL'ORDINANZA N. 675/2020

     (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

 

     Allegato 10

     ALLEGATO 6 DELL'ORDINANZA N. 780/2021

     (Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della·mole dei dati ivi riportati).