Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 23/12/2022 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni [...] |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze. |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di [...] |
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e [...] |
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure [...] |
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi. |
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di [...] |
Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti. |
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 10. Abrogazioni |
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 56.6.496 - D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
(G.U. 1 giugno 2023, n. 127)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2022;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 178-bis del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza di parte,» sono soppresse e dopo le parole «responsabilità estesa del produttore» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»;
2) al secondo periodo, le parole «l'accettazione dei prodotti restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le parole «che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dagli stessi nonchè», e le parole «nonchè misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;
b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto.».
2. All'articolo 178-ter, comma 9, del
3. All'articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del
4. All'articolo 182-ter, comma 6, del
a) alla lettera a):
1) le parole «recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione» sono soppresse;
2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»;
3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti: «se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione»;
b) la lettera c) è soppressa.
5. All'articolo 183, comma 1, del
a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» è sostituita dalle seguenti: «nonchè quelli»;
b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»;
c) alla lettera b-sexies), le parole «o i rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «e i rifiuti» e dopo le parole «e demolizione» sono inserite le seguenti: «prodotti nell'ambito di attività di impresa»;
d) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:
«d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;».
6. All'articolo 184-ter del
a) al comma 3-sexies, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»;
b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate» è inserita la seguente: «(RECER)».
7. All'articolo 185 del
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso» sono inserite le seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo».
8. All'articolo 188, comma 5, secondo periodo, del
9. All'articolo 188-bis del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «istituito ai sensi dell'articolo 6 del
2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.»;
3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono aggiunte le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonchè, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»;
c) al comma 4:
1) alla lettera b), le parole «comma 3, dell'articolo 6 del
2) alla lettera c), le parole «nonchè dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d),»;
d) al comma 5, le parole «comma 3, dell'articolo 6 del
e) al comma 6, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonchè le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
g) al comma 7, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
10. All'articolo 190 del
a) al comma 1, dopo le parole «quantità prodotta» sono inserite le seguenti: «o trattata» e dopo le parole «preparazione per» è inserita la seguente: «il»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel suddetto decreto»
c) al comma 3, lettera a), la parola «iniziali» è sostituita dalle seguenti: «di rifiuti»;
d) al comma 6:
1) all'alinea, dopo le parole «delle seguenti modalità» sono inserite le seguenti: «, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»;
2) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso.
11. All'articolo 191, comma 1, del
12. All'articolo 193 del
a) al comma 3, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
b) al comma 4, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
c) al comma 5, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
d) al comma 6, le parole «alle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti», e dopo le parole «in materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza».
13. All'articolo 193-bis, comma 2, primo periodo, del
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 195, comma 2, del
a) alla lettera a), le parole «dell'articolo 178, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 177, comma 6»;
b) alla lettera r), la parola «istallazione» è sostituita dalla seguente: «installazione».
2. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 205, comma 6-bis, del
Art. 4. Modifiche al
1. All'articolo 208 del
a) al comma 17, dopo le parole «deposito temporaneo» sono inserite le seguenti: «prima della raccolta» e le parole «183, comma 1, lettera m)» sono sostituite dalla seguente: «185-bis»;
b) al comma 17-bis, alinea:
1) dopo le parole «della stessa, al» sono inserite le seguenti «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il»;
2) le parole «attraverso il Catasto telematico» e «che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse;
3) le parole «dei seguenti elementi» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i seguenti elementi»;
c) al comma 17-ter, le parole «Catasto telematico» sono sostituite dalla seguente «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER)».
2. All'articolo 211, comma 1, alinea, del
Art. 5. Modifiche al
1. All'articolo 214, comma 9, alinea, del
2. All'articolo 214-ter, comma 1, del
a) al primo periodo:
1) le parole «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti «è avviato»;
2) le parole «successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216» sono sostituite dalle seguenti «decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.».
3. All'articolo 216, comma 8, del
Art. 6. Modifiche al
1. All'articolo 218 del
a) al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola "«rifiuto»," sono inserite le seguenti: "«regime di responsabilità estesa del produttore»,".
2. All'articolo 219, comma 5, secondo periodo, del
3. All'articolo 220, comma 2, del
a) al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»,
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al
c) il quarto periodo è soppresso.
4. All'articolo 221 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «riferibili ai propri prodotti» ed il segno di interpunzione «.» è soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole «nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis»;
c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.
5. All'articolo 221-bis del
a) al comma 1, dopo la parola «aderire» sono inserite le seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 223, comma 2»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) alla lettera a), il segno di interpunzione «,» è sostituito dal seguente: «;»;
2) alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite le seguenti: «comprensivo di progetto di fattibilità tecnica ed economica,»;
c) al comma 6, la parola «collettivo» è sostituita dalle seguenti «di gestione»;
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.»;
e) al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»;
f) al comma 12, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 2023».
6. All'articolo 222, comma 4, del
7. All'articolo 223 del
a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225»;
d) i commi 5 e 6 sono abrogati.
8. All'articolo 224 del
a) al comma 1, le parole «approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy . Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3:
1) alla lettera c), le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera e), primo periodo, le parole «, anche eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina, eventualmente,» e, dopo le parole «ai consorzi» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 223,»;
3) alla lettera e), le parole «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»;
4) alla lettera h), le parole «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola «collettivi» è sostituita dalle seguenti: «di responsabilità estesa del produttore»;
e) al comma 8:
1) al primo periodo, dopo la parola «Conai» sono inserite le seguenti: «, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «nell'anno precedente», sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonchè da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»;
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»;
f) al comma 12:
1) al primo periodo, le parole «il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «all'articolo 223», sono inserite le seguenti: «e dai competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»;
g) il comma 9 è soppresso:
9. All'articolo 225 del
a) al comma 1:
1) all'alinea le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera a) è premessa la parola «la» e, dopo la parola «imballaggio», sono inserite le seguenti: «attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili»;
3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonchè l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;»;
4) alla lettera b) è premessa la parola «l'»;
5) alla lettera c) è premessa la parola «l'»:
6) alla lettera d) è premessa la parola «il»;
7) alla lettera e) è premessa la parola «la».
b) al comma 3, dopo le parole «programma generale di prevenzione e gestione» sono inserite le seguenti: «, nonchè la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.»;
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 7. Modifiche al
1. All'articolo 230 del
2. All'articolo 232, comma 1, del
3. All'articolo 237 del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «nelle aree» sono sostituite dalle seguenti: «alle aree»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «riutilizzo,» sono inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»;
c) al comma 6, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite le seguenti: «e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonchè l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta»;
d) al comma 8, dopo la parola «versato» sono aggiunte le seguenti: «in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo», e dopo le parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,».
Art. 8. Modifiche al
1. All'allegato D della parte quarta del
Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
Valutazione e classificazione.
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del
Elenco dei rifiuti.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
Indice. Capitoli dell'elenco.
«01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di minerali;
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
07 Rifiuti dei processi chimici organici;
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;
09 Rifiuti dell'industria fotografica;
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)»;
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.».
Art. 9. Disposizioni transitorie e finali
1. All'articolo 219 del
«5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.».
2. All'articolo 265 del
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal
3. Alla Parte IV del
Art. 10. Abrogazioni
1. All'articolo 6 del
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 3-quater il primo, il secondo e il quarto periodo sono soppressi.
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.