Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 15/05/2023 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato |
§ 41.7.404 - D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 64.
Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.
(G.U. 8 giugno 2023, n. 132)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato
1. L'articolo 41 del
«Art. 41 - 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.».