Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 02/12/2022 |
Numero: | 185 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 34.2.101 - D.L. 2 dicembre 2022, n. 185. [1]
Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.
(G.U. 2 dicembre 2022, n. 282)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto l'articolo 2-bis del
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza connessa al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della