Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 fiere, mercati, commercio |
Data: | 07/04/2023 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 |
Art. 2. Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 |
Art. 3. Norma finanziaria. |
§ 3.8.97 - L.R. 7 aprile 2023, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".
(B.U. 11 aprile 2023, n. 51)
Art. 1. Inserimento di articolo nella
“Disciplina del settore fieristico”.
1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis. Tavolo per il sistema fieristico regionale
1. È istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato “Tavolo”, quale strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e delle attività realizzate dal sistema degli enti fieristici del Veneto, al fine di individuare strategie di azione e di interventi regionali in materia di sistema fieristico.
2. Il Tavolo è costituito presso la struttura individuata dalla Giunta regionale ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sistema fieristico, o suo delegato, che lo presiede;
b) l’Assessore regionale competente in materia di turismo, commercio estero e promozione del sistema economico, o suo delegato;
c) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di turismo, attività produttive, fiere e promozione economica ed internazionalizzazione;
d) un rappresentante per ciascuno degli enti fieristici del Veneto;
e) un rappresentante designato d’intesa fra ANCI, URPV e delegazione regionale del Veneto dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);
f) un rappresentante, esperto in materia, designato d’intesa fra le associazioni di categoria interessate e maggiormente rappresentative del sistema economico regionale.
3. Il Tavolo, in relazione ai temi iscritti all’ordine del giorno, può essere integrato da un rappresentate designato d’intesa fra le associazioni sindacali dei lavoratori del comparto fieristico maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.”.
Art. 2. Inserimento di articolo nella
“Disciplina del settore fieristico”.
1. Dopo l’articolo 11 bis come introdotto dall’articolo 1 della presente legge è inserito il seguente:
“Art. 11 ter. Iniziative promozionali e di sostegno al sistema degli enti fieristici del Veneto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sui mercati italiano ed esteri del sistema fieristico regionale.
2. A tal fine sono ammesse a contributo regionale, in particolare le seguenti iniziative degli enti del sistema fieristico regionale:
a) attività su mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Veneto;
b) promozione sui mercati di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento sul territorio regionale;
c) qualificazione ed ammodernamento, anche tramite processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture;
d) sostegno alla formazione ed aggiornamento di operatori qualificati in ambito fieristico;
e) promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche, attraendo nuove fasce di espositori e di fruitori.
3. La Giunta regionale definisce modalità e termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili in relazione alle diverse categorie di intervento, modalità di erogazione e la disciplina e le procedure di revoca del contributo.
4. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2, della