§ 3.1.191 - R.R. 15 marzo 2022, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:15/03/2022
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 4 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.
Art. 2.  Modifica all’articolo 33 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 36 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 37 bis nel regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.


§ 3.1.191 - R.R. 15 marzo 2022, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"".

(B.U. 15 marzo 2022, n. 37)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 4 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 le parole: “ai sensi dell’articolo 31 “Disposizioni transitorie in materia forestale” della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, in attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale,” sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 33 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.

1. Al comma 2 dell’articolo 33 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 le parole: “del nulla osta” sono sostituite dalle seguenti: “dell’autorizzazione” e le parole: “di cui all’articolo 37” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 36”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 36 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.

1. L’articolo 36 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 36. Autorizzazione per l’esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

1. La riduzione della superficie boscata, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, ed ogni altro intervento che comporti movimento di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico sono subordinati ad una autorizzazione da parte dell’autorità forestale.

2. La domanda, volta ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, può essere presentata anche da un soggetto non proprietario del fondo ed in tali casi il richiedente è tenuto a produrre una dichiarazione contenente il consenso espresso del proprietario.

3. Ai sensi dell’articolo 15 della legge forestale regionale, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico. In tutti i casi di riduzione di superficie boscata, qualora per gli interventi di compensazione non si opti per il versamento di una somma nell’apposito fondo regionale, gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda, sulla base dei relativi estratti catastali, i terreni, preferibilmente nell’ambito del medesimo bacino idrografico, nei quali si impegnano ad eseguirli.

4. Nei casi concernenti la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura, l’autorità forestale provvede all’istruttoria, sentita la competente commissione tecnica regionale decentrata, e l’autorizzazione vale anche ai fini dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’esito dell’istruttoria è notificato all’interessato e pubblicato in forma telematica per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio del comune.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di manutenzione ordinaria.

6. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.

1. La rubrica dell’articolo 37 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 è sostituita dalla seguente: “Movimenti di terra a scopo edilizio”.

2. Il comma 1 dell’articolo 37 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 è abrogato.

3. Il comma 2 dell’articolo 37 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per gli interventi che comportano movimenti di terra finalizzati ad iniziative edilizie ed alle infrastrutture ad esse strettamente connesse, l’autorizzazione di cui all’articolo 36 è rilasciata dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 20 “Subdelega di funzioni amministrative ai comuni” della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 37 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 37 bis nel regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2.

1. Dopo l’articolo 37 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2, come modificato dal presente regolamento, è inserito il seguente:

“Art. 37 bis. Interventi esenti da autorizzazione.

1. Sono esenti dall’autorizzazione di cui all’articolo 36, i seguenti interventi di modesta rilevanza, che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio:

a) la trasformazione di prati e pascoli in aree orticole, mediante lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, con pendenze medie inferiori al 30 per cento e su superfici di estensione non superiore a 2.000 metri quadrati;

b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, e tempestiva ricostituzione del cotico erboso, su pendenze medie inferiori al 40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati;

c) il ripristino delle aree a prato e a pascolo mediante estirpazione di piante arboree e arbustive di crescita spontanea, purché non assimilabili alla definizione di bosco, con pendenze medie inferiori al 40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 3 ettari;

d) l’espianto e il reimpianto di frutteti, senza lavorazione andante e alterazione del profilo del terreno;

e) la manutenzione straordinaria di sentieri di larghezza inferiore ai 2 metri, qualora i lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici, che non comportano alterazione dello stato dei luoghi e del sedime;

f) la realizzazione, manutenzione, sostituzione e adeguamento di recinzioni in legno o in altro materiale, cancellate, cartellonistica e altra segnaletica, elementi di arredo;

g) la realizzazione e la ricostruzione di piccoli manufatti di consolidamento del terreno di altezza inferiore a 1,5 metri, prevalentemente mediante tecniche di ingegneria naturalistica; costruzione di muretti in pietrame a secco; realizzazione di piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche eseguite con materiali naturali;

h) la manutenzione straordinaria di pozze di abbeveraggio del bestiame, senza variazioni dimensionali;

i) gli interventi di manutenzione straordinaria a reti e servizi interrati di pubblica utilità;

j) i movimenti terra per la realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche su strade esistenti, asfaltate o stabilizzate.”.