Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 16/03/2023 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 71/2017 |
Art. 2. Ambiti di intervento. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 71/2017 |
Art. 3. Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 71/2017 |
Art. 4. Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento del capo II bis nella l.r. 71/2017 |
Art. 5. Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 71/2017 |
Art. 6. Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 71/2017 |
Art. 7. Modalità di attuazione degli interventi. Inserimento del capo II ter nella l.r. 71/2017 |
Art. 8. Tipologie degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 71/2017 |
Art. 9. Prestazione di garanzia su anticipazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 71/2017 |
Art. 10. Interventi a carattere strategico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 71/2017 |
Art. 11. Contenuto dei provvedimenti di attuazione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 71/2017 |
Art. 12. Misure di semplificazione e trasparenza. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 71/2017 |
Art. 13. Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 71/2017 |
Art. 14. Fondo unico per le imprese. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 71/2017 |
Art. 15. Fondo per la programmazione negoziata. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 71/2017 |
Art. 16. Fondo nuova finanza toscana. Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 71/2017 |
Art. 17. Obblighi per i beneficiari. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 71/2017 |
Art. 18. Rimodulazione e riduzione del progetto. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 71/2017 |
Art. 19. Revoca delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017 |
Art. 20. Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 71/2017 |
Art. 21. Esclusione dalle agevolazioni. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 71/2017 |
Art. 22. Rimborso dei costi istruttori. Abrogazione dell’articolo 24 della l.r. 71/2017 |
Art. 23. Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 71/2017 |
Art. 24. Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale. Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 71/2017 |
Art. 25. Contrasto alla discriminazione e alle molestie nei luoghi di lavoro. Inserimento dell’articolo 25 ter nella l.r. 71/2017. |
Art. 26. Consulta delle imprese. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 71/2017 |
Art. 27. Abrogazioni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 71/2017 |
Art. 28. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 29. Entrata in vigore |
§ 4.5.116 - L.R. 16 marzo 2023, n. 13.
Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017.
(B.U. 22 marzo 2023, n. 16)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Nel contesto regionale del sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese, sono ridefinite le finalità dell'intervento della Regione nell'economia toscana, con particolare riguardo: ai processi di digitalizzazione del sistema delle imprese e alla transizione al digitale, all'introduzione dei principi del “Green deal europeo”, al consolidamento di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, alla diffusione di forme di economia collaborativa a vari livelli. anche attraverso accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d’intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali. all’accompagnamento delle imprese per gli investimenti sul territorio toscano, al sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;
2. Per favorire e sostenere gli investimenti delle imprese, la Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il Tavolo di concertazione generale di cui alla
3. La Regione intende promuovere e supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale e l’ecosistema del trasferimento tecnologico quale sistema di cooperazione in cui i diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi, nonché la divulgazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze a favore delle imprese, anche attraverso aggregazioni costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, “digital innovation hub”, “competence center”, distretti tecnologici regionali e organizzazioni senza scopo di lucro;
4. Gli interventi di sostegno alle imprese, attuati attraverso la concessione di garanzie e controgaranzie, possono essere realizzati anche attraverso il fondo centrale di garanzia, il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attività di garanzia sul territorio regionale, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, oltre che con altri strumenti di finanza innovativa e alternativa;
5. A seguito delle ricadute negative derivanti dall’emergenza epidemiologia da COVID-19, è emersa la necessità di prevedere, nel quadro generale del sostegno alle imprese delineato dalla
6. In considerazione della loro natura e nel rispetto di particolari condizioni previste dalla
7. Attraverso la programmazione negoziata, la cui disciplina è estesa anche ai progetti del settore del turismo e per la quale la legge istituisce un apposito fondo, si intendono favorire gli investimenti volti alla realizzazione degli interventi a carattere strategico, l’innovazione, l’incremento della capacità produttiva, la riduzione del divario tecnologico, la valorizzazione delle risorse del territorio;
8. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo “Nuova finanza toscana”. Esso prevede: fondi regionali di garanzia complementari e integrativi; risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni, fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine anche per il microcredito; risorse destinate ad altri strumenti finanziari, “equity”, “quasi equity”; risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche e private;
9. In linea con quanto previsto dalla normativa statale ed europea, il periodo di stabilità delle operazioni è rideterminato in cinque anni, anziché otto; detto termine può essere ridotto a tre anni in caso di interventi attuati esclusivamente in favore di PMI e sulla base di uno specifico atto della Giunta regionale. Al fine di coordinarle con le suddette disposizioni, vengono modificate le norme relative alla revoca parziale delle agevolazioni;
10. A seguito di quanto emerso dall’applicazione di alcune disposizioni della
11. Al fine di contrastare il lavoro, irregolare o sommerso, è introdotto per i beneficiari l’obbligo, e la conseguente revoca in caso di violazione, di garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
12. Al fine del contenimento degli oneri amministrativi, sia per le imprese, sia per le pubbliche amministrazioni, a seguito di valutazioni circa la prima attuazione della
13. In linea con quanto previsto dalle normative statali ed europee, sono rideterminati, anche per gli investimenti in infrastrutture pubbliche, i tempi del mantenimento dell’investimento e della localizzazione dello stesso sul territorio regionale, c.d. “divieto di delocalizzazione”. Per tali investimenti è prevista l’applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo: revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni, revoca parziale, ove compatibili;
14. Al fine di non ostacolare l’accesso alle agevolazioni in presenza di debiti di minima entità verso il bilancio regionale, è introdotta una nuova disciplina per quanto concerne l’esclusione da successive agevolazioni, alle quali non possono accedere i soggetti nei cui confronti è in essere un debito scaduto e non pagato di importo superiore a 5.000 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, fatta salva la possibilità di sanatoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l’esclusione dall’agevolazione.
15. È istituita la Consulta delle imprese, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l’evoluzione dei sistemi di impresa dell’economia regionale; essa sostituisce l’Osservatorio regionale sulle imprese;
16. A seguito dalle modifiche apportate alla
17. Al fine di favorire le pari opportunità ed il rafforzamento delle politiche di uguaglianza, la Regione sostiene il principio di parità di genere in tutte le sue declinazioni e favorisce il superamento dei divari di genere, attraverso il contrasto alle discriminazioni, promuovendo misure che favoriscano il raggiungimento della parità sostanziale.
18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è prevista la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al
a) concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo;
b) sostenere i processi di digitalizzazione del sistema delle imprese;
c) favorire l'introduzione dei principi del “Green deal europeo” e dell'economia circolare promuovendo l’autosufficienza energetica delle imprese;
d) consolidare la presenza di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative;
e) diffondere forme di economia collaborativa organizzate in forma di impresa;
f) sostenere l’accesso al credito e l’utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle imprese.
g) contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la parità di genere in tutte le sue declinazioni.”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 della
3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 della
4. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 1 della
“d bis) l’accompagnamento alle imprese per gli investimenti nel territorio toscano.”.
Art. 2. Ambiti di intervento. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della
“g) la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e delle start-up innovative;”.
2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 3 della
“k bis) il sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;”.
3. Dopo la lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 3 della
“k ter) interventi finalizzati all’indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale;”.
4. Dopo la lettera k ter) del comma 1 dell’articolo 3 della
“k quater) il sostegno alla transizione digitale;”.
5. Dopo la lettera k quater) del comma 1 dell’articolo 3 della
“k quinquies) il sostegno alla parità di genere ed alla promozione delle pari opportunità.”.
6. Dopo la lettera k quinquies) del comma 1 dell’articolo 3 della
“k sexies) il consolidamento delle filiere di fornitura e di produzione.”.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“1 bis. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare altresì la promozione e l’accompagnamento degli investimenti mediante accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d’intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali.”.
8. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della
“1 ter. La Regione, per sostenere e favorire gli investimenti delle imprese, garantisce un accesso unico e coordinato alle strutture regionali interessate con riguardo a:
a) le informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario;
b) il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale, in particolare gli enti locali e il sistema camerale, per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale;
c) il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up;
d) il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese.”.
9. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 3 della
“1 quater. Il sistema di accesso unico e coordinato di cui al comma 1 ter è promosso e sviluppato in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.
Art. 3. Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica, di messa in sicurezza idraulica del territorio, di depurazione e le opere di infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto.”.
Art. 4. Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento del capo II bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
Art. 5. Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. Sostegno alla transizione digitale e tecnologica
1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese, la Regione attua interventi per:
a) la transizione digitale dei processi produttivi manifatturieri e dei servizi;
b) gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
c) la valorizzazione di nuovi modelli di business e la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nei settori dell’economia toscana;
d) modalità organizzative di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio vita/lavoro;
e) la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie.”.
Art. 6. Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Inserimento dell’articolo 4 ter nella
1. Dopo l’articolo 4 bis della
“Art. 4 ter. Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico
1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi. Esso si articola in aggregazioni formalmente organizzate, quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, partenariati allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S) ed ecosistemi dell’innovazione.
2. Le aggregazioni di cui al comma 1:
a) sono costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, digital innovation hub, competence center, distretti tecnologici regionali, organizzazioni senza scopo di lucro;
b) svolgono attività di divulgazione, diffusione e trasferimento di conoscenze a favore delle imprese a supporto dell’applicazione delle innovazioni e delle tecnologie ai processi produttivi e ai servizi.
3. La Regione promuove il coordinamento dell'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la costituzione, presso la Giunta regionale, di un comitato di indirizzo e favorisce aggregazioni regionali specializzate.
4. La Giunta regionale definisce la composizione del comitato di cui al comma 3 e le modalità di funzionamento dello stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la consulta di cui all'articolo 29.
5. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.”.
Art. 7. Modalità di attuazione degli interventi. Inserimento del capo II ter nella
1. Dopo l’articolo 4 ter della
Art. 8. Tipologie degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della
3. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 della
4. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 9. Prestazione di garanzia su anticipazioni. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della
“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai beneficiari pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del
Art. 10. Interventi a carattere strategico. Modifiche all’articolo 10 della
1. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 10 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della
“3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a progetti del settore del turismo.”.
Art. 11. Contenuto dei provvedimenti di attuazione. Modifiche all’articolo 11 della
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della
“0a) la tipologia di intervento;”.
Art. 12. Misure di semplificazione e trasparenza. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 12 della
“2 bis. Al fine di semplificare l’accesso alle agevolazioni, si applicano le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 53 del
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 della
“2 ter. Fino all'adozione delle disposizioni attuative dell’articolo 53 del reg. (UE) 1060/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.”.
Art. 13. Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 14. Fondo unico per le imprese. Modifiche all’articolo 18 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 15. Fondo per la programmazione negoziata. Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Fondo per la programmazione negoziata.
1. È istituito il fondo per la programmazione negoziata, destinato al sostegno delle imprese, anche mediante strumenti finanziari, per la realizzazione dei progetti di investimento di carattere strategico mediante la procedura negoziale di cui all’articolo 10, comma 5.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18.
3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del fondo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.”.
Art. 16. Fondo nuova finanza toscana. Inserimento dell’articolo 18 ter nella
1. Dopo l’articolo 18 bis della
“Art. 18 ter. Fondo nuova finanza toscana
1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo “nuova finanza toscana”, finalizzato all’attivazione di strumenti finanziari nella forma di garanzia, prestito, equity, quasi equity ed eventuali sovvenzioni in abbinamento.
2. Il fondo nuova finanza toscana prevede:
a) la sezione speciale “Toscana” del fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
b) fondi regionali di garanzia attivati con modalità complementari e integrative rispetto all’operatività del fondo di garanzia PMI di cui alla lettera a), articolati anche per sezioni specializzate e operanti, sia in garanzia diretta, sia in riassicurazione, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso al fondo di cui alla lettera a);
c) risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia o dei tassi d’interesse;
d) fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine, ivi compreso il microcredito;
e) risorse destinate ad altri strumenti finanziari: equity, quasi equity;
f) risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche, nazionali e internazionali, con operatori specializzati, con fondazioni bancarie, con istituzioni finanziarie private.
3. Il fondo è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18.”.
Art. 17. Obblighi per i beneficiari. Modifiche all’articolo 20 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 20 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1 bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea.”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 20 della
“1 ter. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire ai propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 20 della
“3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall’erogazione del saldo, purché alla medesima data l’opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l’opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell’investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell’opera stessa.”.
Art. 18. Rimodulazione e riduzione del progetto. Inserimento dell’articolo 20 bis nella
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis. Rimodulazione e riduzione del progetto
1. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche.”.
Art. 19. Revoca delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della
1. La rubrica dell’articolo 21 è sostituita dalla seguente: “Revoca delle agevolazioni”.
2. Il comma 1 dell’articolo 21 della
“1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 21 della
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 21 della
5. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell’articolo 21 della
6. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della
“e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entità dell’agevolazione.”.
7. Dopo la lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della
“e bis) la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro entro novanta giorni dalla notifica dell'avvenuto accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1 ter.”.
8. Alla fine del comma 5 bis dell’articolo 21 della
9. Il comma 8 dell’articolo 21 della
“8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 20, comma 3, comporta la revoca totale dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.”.
Art. 20. Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della
“2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90 per cento;
b) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75 per cento;
c) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65 per cento;
d) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50 per cento.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della
“2 bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1 bis, fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75 per cento;
b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50 per cento.”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 22 della
“2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’investimento di cui all'articolo 20, comma 3.”.
Art. 21. Esclusione dalle agevolazioni. Sostituzione dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
“Art. 23 Esclusione dalle agevolazioni
1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale:
a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
b) per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta;
c) per il venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis;
d) per il venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), e comma 1 bis;
e) per l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato di importo superiore ad euro 5.000,00 e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di:
a) dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati;
b) debito iscritto a ruolo presso l’agente di riscossione coattiva.
4. Se le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto interessato può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l’esclusione dall’agevolazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di rispetto delle scadenze di un piano di rateizzazione concordato con la Regione a seguito di un provvedimento di revoca.”.
Art. 22. Rimborso dei costi istruttori. Abrogazione dell’articolo 24 della
1. L’articolo 24 della
Art. 23. Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 3 bis dell’articolo 25 della
Art. 24. Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale. Inserimento dell’articolo 25 bis nella
1. Dopo l’articolo 25 della
“Art. 25 bis. Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale.
1. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k ter), sono attuati secondo quanto disposto:
a) dalla normativa statale, laddove l’intervento è da essa previsto e regolato;
b) dalla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e dall’articolo 20, commi 1 e 2.”.
Art. 25. Contrasto alla discriminazione e alle molestie nei luoghi di lavoro. Inserimento dell’articolo 25 ter nella
1. Dopo l’articolo 25 bis della
“Art. 25 ter. Contrasto alla discriminazione ed alle molestie nei luoghi di lavoro
1. Le imprese beneficiarie si impegnano a promuovere la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e alle molestie nei luoghi di lavoro.”.
Art. 26. Consulta delle imprese. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“Art. 29 Consulta delle imprese
1. È istituita la Consulta delle imprese, di seguito denominata consulta, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l’evoluzione dei sistemi di impresa dell’economia regionale, con particolare riguardo a:
a) la transizione al digitale e l’innovazione tecnologica;
b) la transizione verso il “Green deal europeo” e l’economia circolare;
c) la creazione di nuova e qualificata occupazione;
d) i processi di internazionalizzazione;
e) la struttura finanziaria delle MPMI e l’accesso al credito;
f) la qualificazione dei sistemi territoriali di produzione;
g) il potenziamento delle filiere territoriali delle catene del valore;
h) l’offerta turistica e la rigenerazione del sistema del commercio;
i) l’imprenditoria femminile, l’imprenditoria sociale, la cooperazione;
j) l’industria;
k) l’artigianato in tutte le sue declinazioni;
l) la programmazione negoziata;
m) l’individuazione degli interventi strategici.
2. La consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato.
3. La consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria extra-agricole, dei sindacati dei lavoratori e degli enti locali che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della consulta sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della consulta non si applica la
6. La consulta opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La consulta può articolarsi in gruppi di lavoro permanenti su specifici argomenti o settori economici, compresa la cooperazione a norma della
8. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.”.
CAPO II
Norme finali
Art. 27. Abrogazioni. Modifiche all’articolo 30 della
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 30 della
“h bis) gli articoli 4 e 5 della
2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 30 della
“h ter) gli articoli 10 e 11 della
Art. 28. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 29. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.