§ 4.1.333 - L.R. 27 aprile 2023, n. 20.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/04/2023
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Attività di agricoltura sociale e soggetti legittimati
Art. 2.  Accordi e collaborazioni
Art. 3.  Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività
Art. 4.  Somministrazione di pasti, alimenti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale
Art. 5.  Immobili e strutture per l’esercizio dell’agricoltura sociale
Art. 6.  Contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale
Art. 7.  Regolamento di attuazione
Art. 8.  Vigilanza e controllo
Art. 9.  Sanzioni amministrative
Art. 10.  Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale
Art. 11.  Monitoraggio e valutazione
Art. 12.  Adeguamento della l.r. 30/2003 alla disciplina regionale in materia di agricoltura sociale. Modifiche agli articoli 1, 2, 14 e 17 della l.r. 30/2003
Art. 13.  Norme finali, transitorie e abrogazioni
Art. 14.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 4.1.333 - L.R. 27 aprile 2023, n. 20.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.

(B.U. 5 maggio 2023, n. 23)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2022;

Considerato quanto segue:

1. L’agricoltura sociale, coniugando i processi di produzione agricola con lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, oltre a rappresentare un’occasione importante per lo sviluppo dell’agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell’attività agricola, consente di soddisfare i bisogni della collettività, con ricadute positive non solo per coloro che vivono nelle aree rurali interessate dagli interventi, ma anche per tutti i possibili fruitori dei servizi prestati;

2. Al fine di favorire il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e promuovere l’integrazione delle attività sociali sul territorio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla l. 141/2015, si istituisce l’elenco regionale degli operatori di agricoltura, sociale denominati “Fattorie sociali”, e si prevedono le procedure e gli adempimenti per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;

3. Al fine di assicurare coerenza con la normativa regionale in materia di governo del territorio, si individuano i locali utilizzabili per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale;

4. Per facilitare l’identificazione delle fattorie sociali viene previsto un apposito contrassegno regionale;

5. Le attività di agricoltura sociale, essendo per loro natura intrinsecamente interdisciplinari, presuppongono la collaborazione tra più ambiti e, pertanto. viene istituita una cabina di regia tecnica, quale luogo di confronto anche con il mondo universitario, per il monitoraggio e l’elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, che opererà in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per l’agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

6. Al fine di ricondurre all’interno della presente disciplina lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, è necessario intervenire sulla l.r. 30/2003 per eliminare tutti i riferimenti alle attività di agricoltura sociale che, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, non potranno più essere svolte nell’ambito delle attività agrituristiche, mentre le fattorie didattiche restano disciplinate dalla l.r. 30/2003; pertanto sono disciplinate le modalità e i termini, nel rispetto dei quali, gli imprenditori che stanno già svolgendo attività di agricoltura sociale nell’ambito delle attività agrituristiche, dovranno adeguarsi alla presente disciplina;

7. Per la piena operatività della normativa regionale in materia di agricoltura sociale, è necessaria l’approvazione di un regolamento nel quale dettagliare dal punto di vista tecnico, in particolare, i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze professionali e formative, le modalità di iscrizione e cancellazione dall’elenco degli operatori;

8. Di non accogliere le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali per i seguenti motivi:

- la richiesta di riscrittura del punto 5 del preambolo è superata dalle modifiche approvate all’articolo 10 dalla Seconda Commissione consiliare;

- la proposta di introdurre all’articolo 5, comma 5, la previsione secondo la quale la conformità alle prescrizioni relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche sia assicurata solo laddove necessaria ed in base alla tipologia dell’utenza, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al regolamento emanato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche);

Approva la presente legge

 

Art. 1. Attività di agricoltura sociale e soggetti legittimati

1. In conformità a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), ai fini della presente legge per “agricoltura sociale” si intendono le attività di cui al comma 3 esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata.

2. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai sensi della l. 141/2015, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

3. Le attività di agricoltura sociale sono dirette a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), di rifugiati e migranti, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, ivi compresi i giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (Not in Education, employment or training “NEET”);

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione e l’utilizzo delle piante;

d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l. 141/2015, le attività di cui al comma 3, lettere b), c) e d), esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano le attività di cui al comma 3 e che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, sono definiti operatori di agricoltura sociale e si avvalgono della denominazione “Fattoria sociale – Regione Toscana”.

 

     Art. 2. Accordi e collaborazioni

1. Le attività di cui all’articolo 1, comma 3, possono essere svolte in accordo con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 5, della l. 141/2015, comprese le procedure di coprogettazione con enti del terzo settore.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, possono avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

3. Le attività di cui all’articolo 1, comma 3, sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).

 

     Art. 3. Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività

1. È istituito l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

2. L’elenco è gestito tramite il sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”).

3. L’operatore di agricoltura sociale, per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o attestate dalla frequenza ad un corso per operatore di fattoria sociale con verifica dell'apprendimento, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti adempimenti:

a) presentazione di una dichiarazione unica aziendale (DUA);

b) presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. La DUA è presentata tramite il sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Nella SCIA sono dichiarati i requisiti per lo svolgimento dell’attività secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.

7. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l’unità tecnico economica (UTE) di riferimento, mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR). Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

8. Gli operatori di agricoltura sociale possono svolgere, anche contemporaneamente, una o più attività di agricoltura sociale di cui all’articolo 1, comma 3.

9. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche con carattere stagionale. L’attività può essere sospesa tramite presentazione di apposita comunicazione al SUAP. Nel caso di sospensione per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio, l’attività si considera cessata con conseguente cancellazione dall’elenco regionale. Per riprendere l’esercizio delle attività deve essere presentata nuovamente la DUA di cui al comma 5 e la SCIA di cui al comma 6.

10. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali di cui al comma 3 e le modalità per l’iscrizione nell’elenco e per i successivi controlli.

11. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7, la Giunta regionale, con delibera, definisce lo standard professionale e formativo dei percorsi formativi di cui al comma 3.

 

     Art. 4. Somministrazione di pasti, alimenti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale

1. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei destinatari delle attività di agricoltura sociale. All’attività di somministrazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 193/2007, i limiti in base ai quali, per l’idoneità della cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

 

     Art. 5. Immobili e strutture per l’esercizio dell’agricoltura sociale

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale sono utilizzati gli edifici ad uso abitativo e i manufatti o gli annessi agricoli già esistenti nell’azienda agricola. È ammessa la realizzazione di nuovi manufatti o nuovi annessi agricoli, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 70 e 73 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Gli interventi di recupero sugli immobili da destinare alle attività di agricoltura sociale sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV (Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio), capo III (Disposizioni sul territorio rurale) della l.r. 65/2014.

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l. 141/2015, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui al comma 1, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d’uso.

4. Le strutture impiegate, le aree e gli spazi attrezzati in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di gestione delle risorse ambientali e igienico-sanitarie per l’immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

5. Per gli edifici e i manufatti destinati all’attività sociale la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata attraverso opere provvisionali nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

6. L’agricoltura sociale può essere esercitata anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale.

7. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre di cui all’articolo 2135 del codice civile, mediante l’utilizzo dei medesimi immobili, nel rispetto comunque delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo degli immobili per le attività agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003.

 

     Art. 6. Contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale

1. Gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3 si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura “Fattoria sociale – Regione Toscana”.

2. Il predetto segno distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.

3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

 

     Art. 7. Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in conformità ai contenuti del d.m. politiche agricole 12550/2018, disciplina in particolare:

a) i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali di cui all’articolo 3, comma 3, e le modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 e per i successivi controlli;

b) lo schema tipo di relazione da inserire nella DUA di cui all’articolo 3, comma 5;

c) l’eventuale documentazione a corredo della SCIA di cui all’articolo 3, comma 6;

d) i limiti per l’idoneità della cucina di cui all’articolo 4, comma 2;

e) le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole di cui all’articolo 5, comma 7;

f) l’utilizzo del contrassegno di cui all’articolo 6.

 

     Art. 8. Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, fatti salvi i controlli sulla DUA di cui all’articolo 3 che sono svolti dall’ARTEA.

2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. L’esito dei controlli è comunicato alla Regione.

 

     Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Ai soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 3, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

2. L’utilizzo del contrassegno degli operatori dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 6 da parte di un soggetto non iscritto nell’elenco regionale delle fattorie sociali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.

3. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.400,00.
4. In caso di reiterate violazioni della presente legge o del regolamento di cui all’articolo 7, il comune può provvedere alla sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi.

 

     Art. 10. Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale

1. La Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale è costituita presso la competente struttura della Giunta regionale, è presieduta dall’assessore competente o suo delegato ed è composta da:

a) un funzionario per ciascuna delle direzioni competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, sanità e coesione sociale, lavoro e formazione;

b) tre rappresentati delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale: Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA) e Confagricoltura;

c) due rappresentati delle associazioni cooperative rappresentative a livello regionale: un rappresentane per Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e un rappresentante per Confederazione cooperative italiane (Confcooperative);

d) un rappresentante dell’Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana), designato dal Consiglio delle autonomie locali;

e) un rappresentante dell’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) designato dal Consiglio delle autonomie locali;

f) un rappresentante della Federazione regionale delle aziende e delle conferenze sanitarie locali (Federsanità ANCI –Toscana);

g) un esperto in materia di agricoltura sociale designato congiuntamente dalle tre Università degli studi della Toscana;

h) un rappresentante designato da Ente terre regionali toscane;

i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari opportunità.

2. Per ogni membro della Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale è nominato un supplente.

3. La Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale è costituita con la nomina di almeno il 50 per cento dei componenti.

4. Alla Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per l’agricoltura sociale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

b) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro impatto nell’ambito delle comunità locali competenti e nella rete dei servizi socio sanitari territoriali;

c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

5. Le modalità di convocazione ed il funzionamento della Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale sono definite con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6. La partecipazione alla Cabina di regia per l’agricoltura sociale è a titolo gratuito.

 

     Art. 11. Monitoraggio e valutazione

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta l'efficacia delle attività di agricoltura sociale intraprese nella Regione Toscana.

2. A tal fine, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7, e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che descrive, in particolare:

a) il numero e la localizzazione delle fattorie sociali contraddistinte dal logo regionale, con i relativi addetti distinti per genere ed età, le attività da ciascuna realizzate, nonché gli accordi e le collaborazioni attivati ai sensi dell'articolo 2;

b) il numero, il genere, l'età degli utenti delle fattorie sociali, con la tipologia ed il grado di soddisfacimento per i servizi da ciascuno fruiti;

c) le attività di vigilanza e controllo svolte dagli enti preposti, ciascuno per le rispettive competenze, con le eventuali sanzioni irrogate e quelle della Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale;

d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

 

     Art. 12. Adeguamento della l.r. 30/2003 alla disciplina regionale in materia di agricoltura sociale. Modifiche agli articoli 1, 2, 14 e 17 della l.r. 30/2003

1. Alla lettera f ter) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana), le parole: “, sociali e di servizio per le comunità locali” sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 le parole: “, sociali e di servizio per le comunità locali,” sono soppresse.

3. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 30/2003 le parole: “, le attività sociali e di servizio per le comunità locali” sono soppresse.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 le parole: “, sociali e di servizio per le comunità locali,” sono soppresse.

 

     Art. 13. Norme finali, transitorie e abrogazioni

1. La legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), è abrogata.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7.

3. I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della l.r. 30/2003 e dell’articolo 10 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”), sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge presentando la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Scaduto il termine l’attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1.

 

     Art. 14. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.