§ 2.1.352 - L.R. 28 febbraio 2023, n. 8.
Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:28/02/2023
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 40/2009
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 2.1.352 - L.R. 28 febbraio 2023, n. 8.

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009.

(B.U. 8 marzo 2023, n. 12)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Considerato quanto segue:

1. La semplificazione delle procedure amministrative è un obiettivo dell’ordinamento sin dall’approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

2. Le regioni possono, nell’ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l’obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l’obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti;

3. Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal d.p.r. 1518/1967 è stato ritenuto non più rispondente ad esigenze di prevenzione collettiva, già dal gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie il quale, nel documento conclusivo licenziato il 19 febbraio 2006, ha osservato che: “le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente”, opinione quest'ultima condivisa anche dall’Organismo toscano per il governo clinico, che si è pronunciato nello stesso senso con la decisione 21 gennaio 2020. n. 3;

4. Undici Regioni hanno già approvato leggi che aboliscono l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni;

5. È opportuno che la Regione Toscana, anche sull’esempio di quanto hanno fatto le altre regioni, provveda alla soppressione in via legislativa dell’obbligo di presentazione del citato certificato;

6. È opportuno altresì ricordare che la proposta di soppressione dell’obbligo di presentazione non fa venir meno l’obbligo di denuncia delle malattie infettive che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi degli articoli 253 e 254 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ancora vigenti, sono obbligati a presentare con le modalità disciplinate dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 (Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive) e, in via transitoria secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive);

7. La presente legge non fa venir meno l’obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell’articolo 50 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l’articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

“Art. 50 bis. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.

2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.