Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 02/08/2022 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Riferimento normativo. |
Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale. |
Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022. |
Art. 4. Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2021. |
Art. 5. Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2021. |
Art. 6. Stato di previsione delle entrate e delle spese. |
Art. 7. Allegati all'assestamento di bilancio. |
Art. 8. Modifica all'articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7. |
Art. 9. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5. |
Art. 10. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.1.322 - L.R. 2 agosto 2022, n. 13.
Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
(B.U. 28 luglio 2022, n. 30 - S.O. 2 agosto 2022, n. 6)
Art. 1. Riferimento normativo.
1. La presente legge è approvata ai sensi dell'articolo 50 del
Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2021 di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 approvato dalla Giunta regionale in data 29 aprile 2022. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.
Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022.
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 229.498.262,51 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.
Art. 4. Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2021.
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3-bis, del
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro 5.581.116.810,82, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.
Art. 5. Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2021.
1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della
a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2021: euro 0,00;
b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2021: euro 2.709.540,30 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 84.677.272,48 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 16.555.295,31 per vincoli attribuiti dall'Ente.
2. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 603, della
Art. 6. Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 99.828.502,83 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 671.953.218,59 quanto alla previsione di cassa.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2023 non risulta modificato.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2024 non risulta modificato.
Art. 7. Allegati all'assestamento di bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);
d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del
e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2022-2024 (allegato N);
i) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).
Art. 8. Modifica all'articolo 40-quater della
1. Al comma 1 dell'articolo 40-quater della
Art. 9. Integrazioni all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
"1-bis. Per il triennio 2022-2024, la spesa per l'esercizio dei servizi ferroviari delegati è pari ad euro 241.000.000,00 per ciascuna delle annualità, mentre quella riferita al rinnovo e al potenziamento del materiale rotabile è pari ad euro 15.400.000,00 per l'anno 2022, euro 75.800.000,00 per l'anno 2023 ed euro 34.500.000,00 per l'anno 2024.".
Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)