§ 3.1.181 - L.R. 19 gennaio 2023, n. 1.
Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:19/01/2023
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.181 - L.R. 19 gennaio 2023, n. 1.

Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza.

(B.U. 19 gennaio 2023, n. 3 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Finalità.

1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale ed al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, ricorrono, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, sino a euro 100 lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione della stessa si provvede, per l'annualità 2023, nell'ambito delle risorse finanziarie già allocate all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

2. Per le annualità 2024 e 2025, si provvede mediante le risorse finanziarie di cui alla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

3. Le disposizioni di cui comma 2 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.