§ 3.16.152 - L.R. 24 febbraio 2023, n. 7.
Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:24/02/2023
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)
Art. 3.  (Norme finanziarie)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 3.16.152 - L.R. 24 febbraio 2023, n. 7.

Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.

(B.U. 1 marzo 2023, n. 9 - S.O. n. 10)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge modifica l'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), al fine di disciplinare l'individuazione, le modalità di finanziamento e l'attuazione di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) in rubrica le parole «le proposte candidate nella programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR»;

b) al comma 1 le parole: «o dal partenariato territoriale» sono soppresse;

c) al comma 2 la parola «definite» è sostituita dalla seguente: «individuate»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.

3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.

3 quater. Il procedimento contributivo di cui al presente articolo è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.»;

e) al comma 4 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3 bis».

 

     Art. 3. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015, come inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 52.210.000 euro, suddivisa in ragione di 32.210.000 euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. Quota parte per l'anno 2023, pari a 22.210.000 euro, corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.