| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 24/12/1979 | 
| Numero: | 671 | 
| Sommario | 
| Art. unico. All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è aggiunto in fine il seguente [...] | 
§ 46.8.39G - Legge 24 dicembre 1979, n. 671. [1]
Modifica all'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 5 gennaio 1980, n. 4)
     All'articolo 38 della 
"Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del