Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 08/01/1979 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Il quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla [...] |
Art. 2. Per l'anno 1978, al maggior numero di promozioni al grado di colonnello conseguente all'applicazione della presente legge si provvede mediante la formazione di un quadro di avanzamento [...] |
Art. 3. Al maggiore onere di L. 100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di [...] |
§ 46.8.39d - Legge 8 gennaio 1979, n. 5. [1]
Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
(G.U. 18 gennaio 1979, n. 18)
Il quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla
Per l'anno 1978, al maggior numero di promozioni al grado di colonnello conseguente all'applicazione della presente legge si provvede mediante la formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nel quadro ordinario.
Gli ufficiali iscritti nel quadro suppletivo sono promossi alla data del 31 dicembre 1978 e comunque dopo i pari grado iscritti nel quadro ordinario.
Al maggiore onere di L. 100.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 sarà fatto fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.
ALLEGATO
Grado |
Forma di avanzamento al grado superiore |
Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento |
Organico del grado |
Promozioni annuali al grado superiore |
Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a] |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri |
|||||
Generale di divisione |
-- |
-- |
5 |
-- |
-- |
Generale di brigata |
scelta |
1 anno di comando di brigata o della scuola ufficiali dei carabinieri o nella carica di capo di stato maggiore del comando generale |
13 |
1 o 2 [b] |
1/4 dei generali di brigata non ancora valutati [b] |
Colonnello |
scelta |
-- |
50 |
3 o 4 [c] |
1/5 dei colonnelli non ancora valutati [c] |
Tenente colonnello |
scelta |
2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore |
246 |
10 |
1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
Maggiore |
anzianità |
-- |
154 |
-- |
-- |
Capitano |
scelta |
2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente |
628 |
42 |
1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
Tenente |
anzianità |
-- |
412 |
-- |
-- |
Sottotenente |
anzianità |
Superare il corso di applicazione |
|
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[1] Abrogata dall'art. 2268 del