| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 27/04/1978 | 
| Numero: | 181 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'applicazione dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, già in servizio durante [...] | 
§ 46.8.39a - Legge 27 aprile 1978, n. 181. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.
(G.U. 17 maggio 1978, n. 134)
     L'applicazione dell'art. 6 della 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del