Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 08/08/1977 |
Numero: | 564 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione [...] |
§ 46.8.38D - Legge 8 agosto 1977, n. 564. [1]
Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
(G.U. 24 agosto 1977, n. 229)
Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza può contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di venticinque anni richiesta dal
I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio, rimangono estinti nei confronti di coloro che alla data dell'infrazione avrebbero potuto contrarre matrimonio in base alle nuove condizioni stabilite nell'art. 1.
[1] Abrogata dall’art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 del