| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 27/05/1975 | 
| Numero: | 178 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale risulta modificato dall'art. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° giugno 1972. | 
§ 46.8.38A - Legge 27 maggio 1975, n. 178. [1]
Modifiche all'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 10 giugno 1975, n. 150)
     L'ultimo comma dell'art. 69 della 
     "L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'art. 10 della 
Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° giugno 1972.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del