§ 46.8.372 - Legge 14 giugno 1973, n. 404.
Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/06/1973
Numero:404


Sommario
Art. 1.      Il limite di età di 28 anni prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa della Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di [...]
Art. 2.      Per il matrimonio degli ufficiali dell'Aeronautica non è più richiesto il compimento dei periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni
Art. 3.      Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio per infrazioni alle norme [...]


§ 46.8.372 - Legge 14 giugno 1973, n. 404. [1]

Nuove disposizioni sull'età minima e soppressione dell'obbligo del compimento di determinati periodi di servizio per il matrimonio di alcune categorie di militari.

(G.U. 20 luglio 1973, n. 185)

 

 

     Art. 1.

     Il limite di età di 28 anni prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa della Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza è ridotto a 26 anni.

 

          Art. 2.

     Per il matrimonio degli ufficiali dell'Aeronautica non è più richiesto il compimento dei periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio per infrazioni alle norme sul matrimonio dei militari, i relativi procedimenti rimangono estinti.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.