§ 46.8.366 - Legge 5 marzo 1973, n. 60.
Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/03/1973
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età [...]
Art. 2.      All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo dello [...]


§ 46.8.366 - Legge 5 marzo 1973, n. 60. [1]

Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio.

(G.U. 5 aprile 1973, n. 89)

 

 

     Art. 1.

     Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale è liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.