Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 09/10/1971 |
Numero: | 908 |
Sommario |
Art. unico. Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli [...] |
§ 46.8.35E - Legge 9 ottobre 1971, n. 908. [1]
Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei Corpi assimilati.
(G.U. 15 novembre 1971, n. 287)
Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi assimilati.
Restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma.
Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio per infrazione delle norme abrogate dal primo comma, i relativi procedimenti rimangono estinti.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del