§ 46.8.351 - Legge 15 dicembre 1969, n. 1023.
Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/12/1969
Numero:1023


Sommario
Art. 1.      Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a [...]
Art. 2.      All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'art. 1 si può provvedere, mediante convenzioni [...]


§ 46.8.351 - Legge 15 dicembre 1969, n. 1023. [1]

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 8 gennaio 1970, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

     Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi;

     Scuola di guerra aerea;

     Scuola di applicazione;

     Scuola di aerocooperazione;

     Scuole di volo;

     Scuole specialisti;

     Scuole di lingue estere;

     Servizi e reparti militari marittimi;

     Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;

     Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

     Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'art. 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonchè dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui all'art. 1 per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

     Con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.