Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 13/10/1969 |
Numero: | 744 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, istituita con la legge 1° marzo 1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710. |
Art. 3. All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del [...] |
§ 46.8.34F - Legge 13 ottobre 1969, n. 744. [1]
Modifica dell'art. 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.
(G.U. 6 novembre 1969, n. 281)
Il secondo comma dell'art. 29 della
"L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'art. 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni".
All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, istituita con la
All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del