§ 46.8.34C - Legge 26 maggio 1969, n. 260.
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/05/1969
Numero:260


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 e 97.
Art. 2.      Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli [...]
Art. 3.      Le promozioni annuali al grado di maggiore del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha esteso alla Guardia di [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 257 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede, per lire 108 milioni e per lire 115 milioni, mediante [...]


§ 46.8.34C - Legge 26 maggio 1969, n. 260. [1]

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

(G.U. 9 giugno 1969, n. 142)

 

     Art. 1.

     Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 e 97.

     Le promozioni che risultano eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

     Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello.

 

          Art. 2.

     Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono apportate le seguenti modifiche:

     a) in corrispondenza del grado di capitano:

     nella colonna 3, le parole "2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto" sono sostituite dalle seguenti: "2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore d'istituto";

     nella colonna 4, il numero 514 è modificato in 668;

     b) in corrispondenza del grado di tenente:

     nella colonna 3, sono soppresse le parole: "2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente",:

     nella colonna 4, il numero 566 è modificato in 412.

 

          Art. 3.

     Le promozioni annuali al grado di maggiore del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha esteso alla Guardia di finanza la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono fissate per l'anno 1969 nel numero di 50.

     Le promozioni che risultano eccedenti il numero annuo stabilito dall'indicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e conferite ai capitani iscritti nel quadro di avanzamento relativo al predetto anno, rettificando eventualmente la decorrenza di quelle già intervenute.

     Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

     Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato un secondo quadro di avanzamento.

     Per la formazione di tale quadro la graduatoria dei capitani giudicati idonei e non iscritti nel primo quadro, verrà integrata previa valutazione di numero 12 capitani non ancora valutati.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 257 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede, per lire 108 milioni e per lire 115 milioni, mediante corrispondenti riduzioni rispettivamente dei capitoli n. 2303 e n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 34 milioni mediante riduzione del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

     A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.