Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 24/01/1969 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. I quadri XIII - Ruolo servizi nautici del CEMM, XIV - Ruolo servizi tecnici del CEMM, XV - Ruolo servizi macchina del CEMM, XVI - Ruolo servizi contabili del CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali [...] |
Art. 2. Le note (u) e (v) in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite come segue: |
Art. 3. L'organico degli ufficiali del CEMM del ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili di cui al precedente art. 1 sarà raggiunto entro l'anno successivo a quello [...] |
Art. 4. All'entrata in vigore della presente legge per i ruoli degli ufficiali del CEMM, servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili, in aggiunta al quadro di avanzamento già [...] |
Art. 5. Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il numero delle promozioni annuali da tenente a capitano indicato nella colonna 4 dei quadri XIII - XIV - XV e XVI [...] |
Art. 6. Fino alla copertura dei posti di organico per il grado di capitano, stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, i tenenti del ruolo servizi portuali del CEMM per essere [...] |
Art. 7. Fino alla copertura dei posti di organico per i gradi di tenente e sottotenente stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, le nomine a sottotenente del ruolo servizi [...] |
Art. 8. Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo [...] |
Art. 9. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 46.8.34A - Legge 24 gennaio 1969, n. 1. [1]
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM.
(G.U. 4 febbraio 1969, n. 30)
I quadri XIII - Ruolo servizi nautici del CEMM, XIV - Ruolo servizi tecnici del CEMM, XV - Ruolo servizi macchina del CEMM, XVI - Ruolo servizi contabili del CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa alla
L'organico degli ufficiali del CEMM, stabilito dalla
Le note (u) e (v) in calce alla tabella n. 2 annessa alla
(u) ciclo di tre anni: 8 promozioni nel primo anno, 7 promozioni nel secondo e terzo anno;
(v) ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo anno.
In calce alla citata tabella la nota (z) è soppressa.
L'organico degli ufficiali del CEMM del ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili di cui al precedente art. 1 sarà raggiunto entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Nell'anno di entrata in vigore della legge stessa il suddetto organico è stabilito come segue:
Ruolo servizi nautici:
capitani n. 79
tenenti n. 116
sottotenenti n.
Ruolo servizi tecnici:
capitani n. 43
tenenti n. 62
sottotenenti n.
Ruolo servizi macchina:
capitani n. 48
tenenti n. 72
sottotenenti n.
Ruolo servizi contabili:
capitani n. 39
tenenti n. 60
sottotenenti n.
All'entrata in vigore della presente legge per i ruoli degli ufficiali del CEMM, servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per l'anno in corso, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento da tenente a capitano per il numero di promozioni di seguito indicato: ruolo servizi nautici n. 11 - ruolo servizi tecnici n. 6 - ruolo servizi macchina n. 6 - ruolo servizi contabili n. 5.
Dette promozioni sono da effettuare in aggiunta a quelle già previste nel quadro di avanzamento in vigore per l'anno in corso.
Le aliquote di ruolo relative sono formate alla data di entrata in vigore della presente legge comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti con anzianità di grado non posteriore al 31 dicembre 1962.
Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il numero delle promozioni annuali da tenente a capitano indicato nella colonna 4 dei quadri XIII - XIV - XV e XVI allegati alla legge stessa è sostituito come segue: ruolo servizi nautici n. 26 - ruolo servizi tecnici n. 13 - ruolo servizi macchina n. 15 - ruolo servizi contabili n. 13.
Le aliquote di ruolo sono formate comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di tenenti pari ai due sesti dei tenenti non ancora valutati e di tutti i sottotenenti in ruolo.
Fino alla copertura dei posti di organico per il grado di capitano, stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, i tenenti del ruolo servizi portuali del CEMM per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento debbono avere compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di 3 anni; fanno eccezione i tenenti già valutati.
Fino alla copertura dei posti di organico per i gradi di tenente e sottotenente stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, le nomine a sottotenente del ruolo servizi portuali del CEMM non possono essere effettuate in numero superiore a 6 unità per il 1968 e a 4 unità in ciascuno degli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.
A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti sul capitolo di spesa in essi corrispondente.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
TABELLE
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2268 del