Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 20/06/1969 |
Numero: | 333 |
Sommario |
Art. unico. La facoltà prevista dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, può essere esercitata fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge |
§ 46.8.348 - Legge 20 giugno 1969, n. 333. [1]
Esercizio, per altro quinquennio, della facoltà prevista dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, riguardante il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.
(G.U. 11 luglio 1969, n. 174)
La facoltà prevista dall'art. 10 della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del