Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 15/12/1967 |
Numero: | 1261 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica [...] |
Art. 2. Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 110 milioni, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero [...] |
§ 46.8.343 - Legge 15 dicembre 1967, n. 1261. [1]
Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere.
(G.U. 3 gennaio 1968, n. 2)
Le disposizioni di cui all'art. 14 del regio
Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 110 milioni, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 2012 (lire 20 milioni), n. 2031 (lire 30 milioni) e n. 2302 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del