§ 46.8.342 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1080.
Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/10/1967
Numero:1080


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 [...]


§ 46.8.342 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1080. [1]

Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.

(G.U. 28 novembre 1967, n. 297)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori alla guerra 1940-45.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della legge sopracitata sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 (lire 6 milioni), numero 2321 (lire 2 milioni) e numero 2341 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dell'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; n. 1454 (lire 500 mila) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; e n. 1201 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.