Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 31/10/1967 |
Numero: | 1080 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 [...] |
§ 46.8.342 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1080. [1]
Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.
(G.U. 28 novembre 1967, n. 297)
Le disposizioni della
Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della legge sopracitata sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del regio
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 (lire 6 milioni), numero 2321 (lire 2 milioni) e numero 2341 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dell'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; n. 1454 (lire 500 mila) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; e n. 1201 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del