§ 46.8.33d - Legge 21 giugno 1967, n. 470.
Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/06/1967
Numero:470


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente


§ 46.8.33d - Legge 21 giugno 1967, n. 470. [1]

Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.

(G.U. 1 luglio 1967, n. 163).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.