Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 21/06/1967 |
Numero: | 470 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente |
§ 46.8.33d - Legge 21 giugno 1967, n. 470. [1]
Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.
(G.U. 1 luglio 1967, n. 163).
Il primo comma dell'art. 1 della
"Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del