| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 21/06/1967 | 
| Numero: | 470 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il primo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente | 
§ 46.8.33d - Legge 21 giugno 1967, n. 470. [1]
Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.
(G.U. 1 luglio 1967, n. 163).
     Il primo comma dell'art. 1 della 
"Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del