§ 46.8.334 - Legge 11 maggio 1966, n. 334.
Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/05/1966
Numero:334


Sommario
Art. 1.      Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.334 - Legge 11 maggio 1966, n. 334. [1]

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 6 giugno 1966, n. 138)

 

 

     Art. 1.

     Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri III, IV, V, VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo";

     Tabella n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

     Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20";

     Alla colonna 4 sono soppresse le parole: "1/9 dell'organico del grado".

 

          Art. 2.

     A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.