| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 18/11/1965 | 
| Numero: | 1485 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei [...] | 
| Art. 2. Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativo alla sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la [...] | 
| Art. 3. Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1966 | 
§ 46.8.332 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485.
Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.
(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)
     Alla 
L'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis).
Dopo l'art 10, è inserito il seguente (Omissis).
     L'art. 11, quale modificato dalla 
Dopo l'art. 11, è inserito il seguente (Omissis).
     Resta fermo il disposto dell'art. 2 della 
Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1966.