| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 06/04/1965 | 
| Numero: | 235 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il primo comma dell'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato | 
§ 46.8.32c - Legge 6 aprile 1965, n. 235. [1]
Modifica all'art. 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 14 aprile 1965, n. 94).
     Il primo comma dell'art. 143 della 
     "I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla 
[1] Abrogata dall'art. 2268 del