Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 16/10/1964 |
Numero: | 1148 |
Sommario |
Art. unico. Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di [...] |
§ 46.8.319 - Legge 16 ottobre 1964, n. 1148. [1]
Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, iscritti nel Ruolo d'onore.
(G.U. 16 novembre 1964, n. 283)
Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della
Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) ovvero quando abbiano maturata una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;
c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata
Gli ufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) e c), del comma stesso.
Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla
Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguente in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento, possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di colonnello, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.
L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del