Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 21/02/1963 |
Numero: | 356 |
Sommario |
Art. 1. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa - e rispettive famiglie - già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con [...] |
Art. 2. All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto [...] |
§ 46.8.313 - Legge 21 febbraio 1963, n. 356. [1]
Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa - e rispettive famiglie - già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con effetto dal 1° luglio 1963.
All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del