Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/09/1962 |
Numero: | 1419 |
Sommario |
Art. 1. L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre [...] |
Art. 2. All'onere annuo presunto di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli [...] |
§ 46.8.302 - Legge 27 settembre 1962, n. 1419. [1]
Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 8 ottobre 1962, n. 253)
L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del citato art. 17 della
Il collocamento a disposizione è in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'onere annuo presunto di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del