| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 23/06/1962 | 
| Numero: | 882 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191 | 
§ 46.8.29a - Legge 23 giugno 1962, n. 882. [1]
Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.
(G.U. 25 luglio 1962, n. 186).
     Il secondo comma dell'art. 8 della 
"In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio".
     La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della 
[1] Abrogata dall'art. 2268 del